Ordinanza n. 94 del 1983

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ORDINANZA N. 94

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1982 dal Pretore di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Failla Giacomo, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Caltagirone dubita della legittimità costituzionale dell'art. 80, comma tredicesimo, del Codice della Strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, assumendo che tale disposizione - in quanto assoggetta a sanzione penale chi, pur munito di patente militare ed avendone chiesto o potendone ottenere la conversione senza dover sostenere l'esame di idoneità, guida senza patente (civile) un veicolo non militare - sia in contrasto con l'art. 3 Cost.; e ciò per l'ingiustificata disparità di trattamento che tale previsione sanzionatoria comporta rispetto all'ipotesi disciplinata dal quindicesimo comma del medesimo art. 80, il quale - a seguito delle modifiche apportate col cit. art. 2 della legge n. 62 del 1974 - commina una semplice sanzione amministrativa nei confronti di chi, avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami (di cui al successivo art. 85), guidi autoveicoli o motoveicoli civili senza essere ancora munito di patente.

Considerato che l'ordinanza muove dal presupposto che la condotta considerata rientri tuttora tra quelle previste e punite dall'art. 80, tredicesimo comma, C.d.S. nel testo ora vigente;

che viceversa questa Corte, con la sentenza n. 54 del 1982, ha ritenuto - conformemente del resto, all'avviso di numerosi giudici di merito e della stessa Corte di cassazione - che, a seguito delle innovazioni introdotte con la citata legge n. 62 del 1974, l'unica norma applicabile alla fattispecie in questione sia quella di cui al quindicesimo comma del medesimo art. 80, con la cui previsione essa coincide perfettamente;

che, in particolare, a tale conclusione la Corte é pervenuta considerando da un lato che con la più recente legislazione (art. 2, quindicesimo e sedicesimo comma, legge n. 62/1974; art. 33, primo comma, lett. d), legge n. 689/1981) si é ritenuta adeguata la mera sanzione amministrativa nelle varie ipotesi (guida dopo l'esito favorevole degli esami, o con patente scaduta ovvero con patente estera) in cui, essendo il conducente in possesso dei necessari requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica, risulta tutelato il preminente interesse all'incolumità dei partecipanti alla circolazione stradale e la violazione concerne solo l'inosservanza della disciplina autorizzatoria; e dall'altro, che é lo stesso legislatore (art. 94, quinto comma, C.d.S.) a considerare l'esame di idoneità sostenuto ai fini del conseguimento della patente militare del tutto equipollente a quello sostenuto avanti all'autorità civile, cui fa riferimento il citato art. 80, quindicesimo comma;

che la suddetta conclusione - per cui il fatto considerato non costituisce reato ma infrazione amministrativa - toglie fondamento alla prospettata questione di legittimità costituzionale, che va perciò dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del Codice della Strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. dal Pretore di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 18 aprile 1983.