Ordinanza n. 93 del 1983

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ORDINANZA N. 93

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222 cod. pen. (Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale presunta - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1982 dal Giudice istruttore del tribunale di Velletri, nel procedimento penale a carico di Manzi Franco, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni (artt. 204 e 222 c.p.) che stabiliscono una presunzione assoluta di pericolosità sociale degli imputati prosciolti per infermità psichica al momento del fatto e ne impongono l'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche ove essi non siano da ritenere, al momento del giudizio, socialmente pericolosi, assumendo-senza ulteriori specificazioni-che tale presunzione: a) é "del tutto irragionevole" in quanto "non consente di distinguere tra situazioni diverse"; b) "compromette il diritto alla difesa dell'imputato (art. 24 Cost.), nonché il diritto alla salute dello stesso (artt. 27-32 Cost.)".

Considerato che tutte le suddette questioni, già prospettate con motivazioni più articolate da altri giudici, sono state decise dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982; con la quale sono state, tra l'altro, dichiarate infondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente infondata quella relativa all'art. 24 Cost.; ed é stata per altro verso, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dichiarata "l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura"; che, non essendo stati addotti argomenti nuovi, non vi é ragione di modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 27 e 32, primo comma, Cost. dal giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 18 aprile 1983.