ORDINANZA N. 88
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, recepito nella legge 5 febbraio 1982, n. 25 (cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Pretore di Carrara, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Antognetti Giuseppe ed altri e la Soc. Rumianca, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Carrara, nei procedimenti civili riuniti vertenti fra Antognetti Giuseppe ed altri contro la Soc. Rumianca, ha sollevato, coll'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, recepito nella legge 5 febbraio 1982 n. 25, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
che, secondo il primo giudice, la lettura letterale e logica del detto articolo comporterebbe non soltanto la sospensione, fino al 31 dicembre 1983, delle azioni esecutive, ma anche l'estinzione di ufficio di tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli di cognizione, e la privazione d'ogni effetto dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato,
che, perciò, si verificherebbe una grave discriminazione fra i cittadini anche in relazione al diritto di difesa.
Considerato che, a parte il dubbio prospettabile sull'esattezza della riportata interpretazione, la norma é stata comunque autenticamente interpretata con legge 22 luglio 1982 n. 466, secondo cui l'estinzione riguarda esclusivamente i procedimenti esecutivi,
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al primo giudice affinché valuti l'incidenza della nuova legge sul caso di specie.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Carrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1983.