ORDINANZA N. 87
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Acque e Terme di Bognanco, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 22 ottobre 1981, la Commissione tributaria di primo grado di Milano, nel giudizio concernente il ricorso proposto dalla S.p.A. Acque e Terme di Bognanco, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
che - secondo i primi giudici - il predetto comma, limitando la deducibilità di costi e di oneri, non di competenza dell'esercizio cui si riferisce la tassazione, a quelli imputati al conto profitti e perdite di un periodo d'imposta precedente, e mai a quelli imputati a periodo successivo, violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in relazione al dovere di assolvere gli obblighi fiscali in base alla capacità contributiva; e ciò in quanto si verificherebbe un trattamento diverso fra due cittadini di cui l'uno abbia spostato in avanti un costo, e l'altro l'abbia invece anticipato,
che soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che su analoga questione, incentrata sulla stessa disposizione di legge e sugli stessi parametri costituzionali, questa Corte si é già pronunziata colla sent. n. 186/82 che l'ha dichiarata non fondata,
che, nell'ora citata sentenza, la Corte ha rilevato come la norma impugnata, avendo carattere meramente probatorio, opera in modo razionale e senza determinare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento, e senza violare il principio sostanziale della capacità contributiva, in quanto é in potere e dovere del contribuente di precostituire agevolmente la prova legale prevista dalla norma tributaria, che stabilisce come e quando debbano essere registrati costi ed oneri nelle adeguate scritture contabili,
che l'ordinanza di rimessione non ha portato ragioni che inducano a discostarsi dai cennati principi, sì che la sollevata questione appare manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1983.