Ordinanza n. 62 del 1983

 

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ORDINANZA N. 62

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1975, n. 724 e dell'art. 341 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione agli artt. 282 e 292 dello stesso d.P.R. (Contrabbando dei tabacchi) promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1976 dal Tribunale di Cremona, nel procedimento penale a carico di Guarnieri Catterina, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

Ritenuto che il Tribunale di Cremona con ordinanza del 5 ottobre 1976 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, - legge 10 dicembre 1975, n. 724, 341 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione agli artt. 282 e 292 dello stesso d.P.R., in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza fonda la censura delle norme che puniscono il contrabbando dei tabacchi sulla pretesa illegittimità del monopolio dei tabacchi, senza peraltro considerare l'incidenza della legge n. 724/1975 in ordine alla correlazione tra il regime del monopolio e il contrabbando;

che comunque questa Corte, con sentenza n. 209/76, ha ritenuto non fondata la questione relativa al monopolio dei tabacchi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, legge 10 dicembre 1975, n. 724, 341 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione agli artt. 282 e 292 dello stesso d.P.R., sollevata dalla ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO -  Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 16 marzo 1983.