SENTENZA N. 55
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) promossi con ordinanze emesse il 1 marzo 1976 dal Pretore di Bologna nei procedimenti penali a carico di D'Antò Vincenzo e di Cresci Maria Teresa, rispettivamente iscritte ai nn. 359 e 472 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 158 e 239 del 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Michele Rossano;
Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso dei due distinti procedimenti penali a carico rispettivamente di D'Antò Vincenzo e di Cresci Maria Teresa
- entrambi imputati del reato di cui agli artt. 51 e 64 r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687 (Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate) modificato dalla legge 20 marzo 1968, n. 304, per avere viaggiato su treno, senza essere muniti del biglietto, il primo sulla linea Bologna - Rovigo e la seconda sulla linea Bologna - Roma - il Pretore di Bologna, con due ordinanze dal contenuto identico, pronunciate all'udienza 1 marzo 1976, ritenne rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), proposta dal difensore di ufficio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Le ordinanze furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 16 giugno 1976 e n. 239 dell'8 settembre 1976.
Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.
Nel solo giudizio promosso con l'ordinanza pronunciata nel procedimento penale a carico di Cresci Maria Teresa é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 13 luglio 1976, deducendo che la questione di legittimità costituzionale é irrilevante ai fini della decisione del procedimento penale e, comunque, non é fondata.
Considerato in diritto
1. - I due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza perché hanno per oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale.
2. - L'impugnato art. 16 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) prescrive che la stessa legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e tale pubblicazione é stata effettuata il 2 gennaio 1976.
Il Pretore di Bologna nelle due ordinanze 1 marzo 1976, dal medesimo contenuto, ha premesso che la legge n. 706 del 1975 ha disposto la "depenalizzazione" della contravvenzione ascritta agli imputati, ma considera tale violazione reato fino al "2 luglio 1976", data di entrata in vigore della stessa legge, ai sensi dell'art. 16 della medesima.
Ha affermato che il citato art. 16, prevedendo una vacatio legis di così lunga durata, non giustificata neppure da esigenze tecnico - organizzative, é in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determina una disparità di trattamento tra coloro che, come nei casi di specie, sono stati rinviati a giudizio prima dell'entrata in vigore della legge e coloro nei confronti dei quali il giudice non abbia ritenuto di portare a conclusione procedimenti per fatti considerati dal legislatore non più penalmente rilevanti.
Ha precisato che la questione di legittimità costituzionale é rilevante perché l'art. 16 della legge n. 706 del 1975 é entrato immediatamente in vigore ed é impossibile definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo.
L'Avvocatura Generale dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza ai fini della decisione del procedimento penale. A suo avviso, la eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale della norma impugnata si risolverebbe nel sostituire alla vacatio legis di 180 giorni, in essa prevista, la vacatio legis di cui all'art. 10, comma primo, delle disposizioni sulle leggi in generale, preliminari al codice civile. La legge n. 706 del 1975 risulterebbe, quindi, come entrata in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione, avvenuta il 2 gennaio 1976, e cioè il 17 dello stesso mese e non il 30 giugno del medesimo anno ed anche in tal caso il pretore non potrebbe emettere pronunce come giudice penale, essendo da tempo entrata in vigore la suddetta legge.
L'eccezione é priva di fondamento.
L'art. 15 stessa legge n. 706 del 1975 impone all'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente, ma riconosce alla stessa autorità giudiziaria il potere di emettere "ove occorra, pronuncia di proscioglimento". Questa previsione del potere di emanare un provvedimento di natura penale anche dopo l'entrata in vigore della legge - potere il cui esercizio ovviamente non dipende dalla durata della vacatio legis - comporta la sussistenza del requisito della rilevanza.
4. - La questione non é fondata.
Non sussiste la denunciata arbitraria disparità di trattamento dato che la previsione del termine di vacatio legis di 180 giorni trova piena giustificazione nei motivi addotti nella relazione del Ministro di Grazia e Giustizia al disegno di legge divenuto legge n. 706 del 1975. In tale relazione fu posto in evidenza che l'art. 16 "prevede nel primo comma un termine di vacazione piuttosto lungo (180 giorni) adeguato, peraltro, alla considerevole portata del provvedimento di depenalizzazione ed alla esigenza di funzionamento dei meccanismi della nuova normativa".
Anche nella precedente relazione dello stesso Ministro di Grazia e Giustizia concernente il disegno di legge divenuto legge n. 317 del 1967, sempre in materia di "depenalizzazione", si precisò che il termine di 180 giorni - stabilito per l'entrata in vigore della legge - occorreva per "consentire all'autorità amministrativa interessata la organizzazione necessaria ad attuare la progettata riforma". Tali motivi escludono che sussista la denunciata disparità di trattamento priva di giustificazione.
Inoltre, la denunciata differenza di trattamento in danno di coloro che, come nel caso di specie, erano stati rinviati a giudizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 706 del 1975 - disparità che deriva dalla maggiore sollecitudine del giudice nel fissare la data del dibattimento - non può comportare violazione del principio di eguaglianza perché costituisce una mera disparità di fatto e non di diritto ed é conseguenza inevitabile della successione delle leggi nel tempo, che si verifica indipendentemente dalla durata della vacatio legis.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) proposta dal Pretore di Bologna, con due ordinanze in data 1 marzo 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1983.