Ordinanza n. 52 del 1983

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ORDINANZA N. 52

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

         Dott. Arnaldo MACCARONE

         Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma primo, della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali) promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1982 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sul ricorso proposto da Gardin Luigi contro l'Unità sanitaria locale n. 16 "Veneziana", iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il TAR Veneto solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, nella parte in cui detta norma non attribuisce ai sanitari ospedalieri di ruolo, i quali, alla data di entrata in vigore della legge suddetta, rivestivano qualifiche diverse da quella di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, direttore di farmacia e primario il diritto ad essere trattenuti in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

rilevato che la medesima questione é stata dichiarata inammissibile con sentenza di questa Corte n. 33 del 1982 in quanto la norma dell'art. 6 della legge n. 336 del 1964 veniva ritenuta applicabile sul presupposto della incostituzionalità degli artt. 60 e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, incostituzionalità esclusa con la stessa sentenza;

considerato, peraltro, che successivamente all'emanazione dell'ordinanza in questione, la materia de qua é stata parzialmente regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627;

che tale normativa impone al giudice anche accertamenti di fatto onde stabilire l'applicabilità o meno della nuova disciplina alla fattispecie;

che, conseguentemente, occorre restituire gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione proposta, tenendo conto della nuova normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 10 marzo 1983.