Sentenza n. 37 del 1983

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SENTENZA N. 37

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 30 aprile 1975 e riapprovata il 4 dicembre successivo dal Consiglio regionale della Lombardia, recante "Ammissione a scuole e corsi professionali dei lavoratori in servizio presso gli enti ospedalieri della Regione Lombardia" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 dicembre 1975, depositato in cancelleria il 3 gennaio 1976 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, che ha operato, secondo che recita il suo stesso titolo, il "trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici", stabilisce tuttavia all'art. 6, n. 21, che "restano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine", fra l'altro, "alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie", nonché "alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento". Senonché, la legge della regione Lombardia 4 dicembre 1975, n. 5, recante "ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori in servizio presso gli enti ospedalieri", ha stabilito all'art. 1, primo comma, che i lavoratori ospedalieri, ivi in servizio alla data di entrata in vigore della legge, "che svolgano o abbiano svolto mansioni superiori a quelle relative alla propria qualifica possono essere ammessi, senza limiti di età, ai corsi ed alle scuole abilitanti all'esercizio delle mansioni stesse, fino all'anno 1980" e, secondo comma, che "il consiglio regionale può stabilire con propria deliberazione particolari modalità per lo svolgimento dei corsi di cui al primo comma".

2. - Il Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, impugnava tramite l'Avvocatura dello Stato, con ricorso in data 23 dicembre 1975, la summenzionata legge regionale, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 6, n. 21, del menzionato d.P.R. n. 4 del 1972. Limitando, infatti, l'accesso alle suddette scuole ed ai conseguenti esami di Stato ai lavoratori degli enti ospedalieri di quella regione, si configurerebbe - osserva l'Avvocatura - un ingiustificato trattamento privilegiato a favore di tali lavoratori (onde la violazione dell'art. 3 Cost.). E determinando i requisiti di ammissione a quelle scuole, nonché la durata dei corsi e dei programmi fondamentali d'insegnamento, avrebbe ignorato che l'art. 6, n. 21, del d.P.R. n. 4 del 1972 stabilisce al riguardo una esplicita riserva al legislatore statale (onde la violazione dell'art. 117 Cost.).

La regione Lombardia, costituitasi in giudizio, nega che sia irrazionale ed ingiustificato favorire la preparazione di personale che ha già svolto o svolge le mansioni cui aspira e derogare a loro favore al limite di età; tanto che analogo precedente si rinviene, per esempio, nell'art. 4 della legge statale n. 124 del 1971. Quanto all'abolizione del limite di età, si tratta, in fondo, non già di un requisito, bensì della rimozione di un limite, disposta per di più "fino all'anno 1980", cioè in via del tutto temporanea. Ed ove si ritenesse, viceversa, trattarsi di un vero e proprio requisito, la difesa della regione chiede in primo luogo che "venga esaminata esplicitamente la costituzionalità delle norme di legge... che pongono siffatti limiti", in quanto confliggenti col diritto di ognuno di accedere alla scuola (art. 34, primo comma, Cost.) col diritto - dovere al lavoro (art. 4 Cost.) e col principio d'eguaglianza (art. 3 Cost.), vulnerato dalla discriminazione dovuta esclusivamente all'età, ed in secondo luogo una sentenza interpretativa, la quale chiarisca che non é precluso alla regione di abolire in via temporanea il limite di età. Da ultimo, la stessa difesa osserva che la riserva a favore dello Stato concerne "la determinazione delle materie fondamentali", ma non anche la durata dei corsi ed i programmi.

3. - Alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, la difesa dello Stato, assente quella della regione, ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

La legge della regione Lombardia riapprovata il 4 dicembre 1975 e recante "ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori in servizio presso gli enti ospedalieri" ha testualmente stabilito la propria operatività fino all'anno 1980. A parte allora ogni considerazione ed indagine sulla sorte in quella regione degli enti ospedalieri conseguentemente alla riforma operata con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("istituzione del servizio sanitario nazionale"), che ha previsto la perdita della personalità giuridica dei predetti enti, si deve ritenere egualmente che, trattandosi di una legge a termine, la quale non ha potuto, né può trovare applicazione, é cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione all'art. 6, n. 21, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - con ricorso in data 23 dicembre 1975 avverso la legge della regione Lombardia riapprovata il 4 dicembre 1975, recante "ammissione a scuole e corsi professionali di lavoratori in servizio presso gli enti ospedalieri della regione Lombardia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO – Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1983.