ORDINANZA N. 33
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Antonino DE STEFANO, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) promosso con ordinanza, emessa il 5 marzo 1976 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Vaglienti Francesco Giuseppe e Rollé Giuseppe ed altri, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che: 1. - Con atto di citazione, notificato il 23 settembre 1975, Vaglienti Francesco Giuseppe convenne avanti il Tribunale di Pinerolo Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e Rollé Andrea esponendo che con atto 9 ottobre 1974 per notar Galleano Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e Rollé Andrea avevano acquistato da Barberis Rosa Lucia in Renaldo due appezzamenti di terreno siti in Vigone, e che i terreni confinavano con altri di proprietà dell'attore, che allo stesso attore non era stata notificata la proposta di alienazione e, pertanto, non gli si era consentito di esercitare il diritto di prelazione, che pur gli competeva per essere coltivatore diretto, e, dato atto che offriva a borsa aperta la somma di lire 9.000.000 e si riservava di effettuarne il versamento nei termini di legge, chiese dichiararsi il riscatto, a favore di esso attore, dei due terreni ordinando ai convenuti di comparire avanti il notaio eligendo entro breve termine per sottoscrivere l'atto di trasferimento - in difetto di che l'emananda sentenza terrebbe luogo dell'atto stesso - .
che: 2. - Nel contraddittorio dei convenuti i quali, nella comparsa 7 novembre 1975, opposero che i terreni in oggetto, con scrittura 23 giugno 1974, erano stati concessi in affitto a Mellica Sergio e che difettava al Vaglienti e alla moglie la capacità di lavoro, richiesta in chi eserciti il diritto di prelazione, l'adito Tribunale, con ordinanza emessa il 5 marzo 1976, notificata il 12 e comunicata il 16 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 164 del 23 giugno 1976 e iscritta al n. 388 R.O. 1976 - premesso che l'art. 7 comma secondo n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), così come costantemente interpretato, attribuisce al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti il diritto di prelazione su fondi offerti in vendita nella sola ipotesi che gli stessi siano direttamente condotti dal venditore e non nella ipotesi in cui vi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti - considerava che l'art. 7 comma secondo, n. 2, in tal guisa interpretato, fosse costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non concede il diritto di prelazione al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi in vendita anche se i mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o coltivatori diretti insediati sui detti fondi offerti in vendita non intendano esercitare il diritto di prelazione, individuava i parametri del giudizio di costituzionalità a) nell'art. 3 Cost. che sarebbe offeso a motivo della diseguaglianza, che dalla normativa impugnata riverrebbe, tra proprietario che conduce direttamente il fondo e proprietario che vi abbia insediato mezzadri, affittuari ecc., né riceverebbe giustificazione in una scala di priorità nelle scelte di politica agraria tendenti a favorire l'accesso alla proprietà della terra per coloro che già si trovano sui fondi, in quanto il presupposto della sospettata incostituzionalità consiste proprio nel fatto che essi abbiano rinunciato alla prelazione ai medesimi giustamente spettante in via prioritaria, e b) nell'art. 44 Cost. che sarebbe offeso dalla norma impugnata in quanto questa in caso di presenza sul fondo di mezzadri, affittuari, ecc., e di rinuncia, da parte loro, alla prelazione, priva di analogo diritto il confinante coltivatore diretto abilitando l'alienante a vendere liberamente ad un terzo che non sia confinante né coltivatore diretto; ravvisava la rilevanza della proposta questione in ciò che la normativa "de qua" importerebbe, nella specie, la reiezione della domanda, dall'attore coltivatore diretto intesa alla declaratoria di validità ed efficacia dell'esercitato diritto di riscatto, laddove la dichiarazione di incostituzionalità nel senso prospettato dal Tribunale ne comporterebbe l'accoglimento nei confronti dei terzi acquirenti.
che: 3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 13 luglio 1976 nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato per l'infondatezza della questione nel senso che I) la ipotizzata diseguaglianza di trattamento, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, tra il proprietario di un fondo che lo conduca direttamente, e il proprietario del fondo su cui siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, si ricollega a situazioni obiettivamente differenziate, razionalmente prese in considerazione dal legislatore nell'ambito di una scelta di politica agraria finalizzata a tutelare l'interesse del coltivatore - quale affittuario, mezzadro, ecc. - sul fondo oggetto di vendita a terzi, anche nei confronti del coltivatore confinante, che può essere disposto a corrispondere il prezzo più che congruo sulla base del quale il coltivatore insediato potrebbe non avere inteso esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dalla legge, II) l'interesse del coltivatore insediato é stato ragionevolmente considerato meritevole di speciale tutela tenendo conto che, ove al lavoratore confinante fosse consentito esercitare il diritto di prelazione rinunciato dal coltivatore insediato medesimo, questi si vedrebbe costretto a lasciare il fondo (e, quindi, a rinunciare alla propria attività di lavoro) e ciò in applicazione dell'art. 3 l. 28 marzo 1957 n. 244.
che: 4. - Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 1983, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Baccari ha illustrato la conclusione d'infondatezza della proposta questione.
che: 5. - Il Tribunale di Pinerolo ha ritenuto rilevante e giudicato non manifestamente infondato "il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo l. 14 agosto 1971 n. 817, nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, o enfiteuti coltivatori diretti anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di prelazione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la diseguaglianza - non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante differenza di situazioni - di trattamento fra il proprietario di un fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non tenuto a rispettare il diritto di prelazione) nonché in riferimento all'art. 44 Cost. perché viene limitata la ricostituzione delle unità produttive nelle ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti i quali non siano interessati all'acquisto".
che: 6. - Nelle more dell'incidente é entrata in vigore la l. 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), la quale per un verso non prevede il diritto di prelazione in riferimento al fondo ma lo limita alle scorte nelle ipotesi descritte nell'art. 35 e per altro verso dispone all'art. 53 che la legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità dell'art. 23 l. 11/ 1971, ad eccezione di quanto disposto nell'art. 42 comma primo (diritto di ripresa) della stessa legge, e all'art. 58 comma secondo che le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella nuova legge sono abrogate.
che: 7. - Poiché la Corte non ha notizia (né é in grado di acquisire conoscenza) di sentenze, comunque esecutive, o di transazioni rese le une e consentite le altre nelle more dell'incidente e, comunque, non consta di interpretazioni giudiziali e dottrinali sul se la mancata considerazione, nella nuova legge, del diritto di prelazione relativo al fondo sia da intendere quale esclusione del medesimo, s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pinerolo che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817, in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., con ordinanza 5 marzo 1976 (n. 388 R.O. 1976).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Antonino DE STEFANO – Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1983.