Ordinanza n. 29 del 1983

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ORDINANZA N. 29

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1981 dal Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Saccon Giovanni ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 23 giugno 1982.

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 (recante "norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione: senza, per altro, che l'ordinanza motivi sulla rilevanza di ciascuna delle impugnative in tal senso proposte, venendo anzi ad escluderla in gran parte, là dove si ipotizza la revoca dei "sequestri dei fabbricati in questione - non risultando che le corrispondenti licenze edilizie siano state sospese o annullate, in sede amministrativa o giurisdizionale - quanto meno limitatamente alle parti di edificio conformi al progetto";

e che nel presente giudizio nessuno si é costituito e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il decreto - legge n. 663 del 1981 non é stato convertito in legge, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953) n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione - sollevata dal Pretore di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -  Guglielmo ROEHRSSEN -Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO- Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.