ORDINANZA N. 28
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1977 dal Pretore di Treviso nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e l'Amministrazione provinciale di Treviso, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.
Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Treviso, con ordinanza emessa l'8 marzo 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.: assumendo - in dissenso con la giurisprudenza della Corte di cassazione - che la norma impugnata non estenderebbe l'assicurazione obbligatoria per il servizio di vigilanza privata alle "guardie non private", nominate da parte di un ente pubblico, così determinando un'illegittima "disparità di trattamento assicurativo";
e che nel presente giudizio si é costituito l'INAIL ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: per sostenere entrambi, prima che l'infondatezza, l'inammissibilità della questione così sollevata, "siccome proposta" - a quanto testualmente osserva l'Avvocatura dello Stato - "nei confronti di una norma che non esiste nel nostro ordinamento", rappresentando il frutto di un'errata interpretazione del giudice a quo.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non reca alcun cenno sulla rilevanza dell'impugnativa da essa proposta: con la conseguenza che quella prospettata dal Pretore di Treviso rimane un'astratta questione di legittimità costituzionale, senza che venga in tal senso osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 e del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sollevata dal Pretore di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.