Ordinanza n. 25 del 1983

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ORDINANZA N. 25

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1981 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di Fassanelli Mario, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 del 12 maggio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 24 novembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), in riferimento all'art. 24 Cost.: argomentando che "nella procedura d'accertamento tributario" le norme impugnate "non prevedono né la notificazione dell'avviso di accertamento, né la possibilità di ricorrervi contro ai soggetti medesimi, i quali, assoggettati dall'art. 56, terzo comma d.P.R. citato a sanzioni penali nel caso di responsabilità per le ipotesi ivi menzionate, non possono difendersi nel procedimento stesso in relazione a fatti che - accertati nel corso del medesimo - diventano vincolanti per il giudice penale e possono costituire il presupposto di fatto per l'accertamento di responsabilità penali";

e che nel presente giudizio nessuno si é costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato - con sentenza n. 88 del 1982 - "la illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovraimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette";

e che, per altro, l'ordinanza di rimessione non motiva circa la pregiudizialità della questione sollevata (limitandosi ad assumere che l'eccezione "appare rilevante e decisiva ai fini del giudizio in corso"), né precisa quale ipotesi di responsabilità penale ricorresse nel caso in esame, né in qual senso i fatti accertati nel previo procedimento tributario avrebbero potuto "costituire il presupposto di fatto" per l'eventuale condanna dell'imputato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -  Guglielmo ROEHRSSEN -Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere 

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.