ORDINANZA N. 25
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1981 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di Fassanelli Mario, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 del 12 maggio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 24 novembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), in riferimento all'art. 24 Cost.: argomentando che "nella procedura d'accertamento tributario" le norme impugnate "non prevedono né la notificazione dell'avviso di accertamento, né la possibilità di ricorrervi contro ai soggetti medesimi, i quali, assoggettati dall'art. 56, terzo comma d.P.R. citato a sanzioni penali nel caso di responsabilità per le ipotesi ivi menzionate, non possono difendersi nel procedimento stesso in relazione a fatti che - accertati nel corso del medesimo - diventano vincolanti per il giudice penale e possono costituire il presupposto di fatto per l'accertamento di responsabilità penali";
e che nel presente giudizio nessuno si é costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato - con sentenza n. 88 del 1982 - "la illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovraimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette";
e che, per altro, l'ordinanza di rimessione non motiva circa la pregiudizialità della questione sollevata (limitandosi ad assumere che l'eccezione "appare rilevante e decisiva ai fini del giudizio in corso"), né precisa quale ipotesi di responsabilità penale ricorresse nel caso in esame, né in qual senso i fatti accertati nel previo procedimento tributario avrebbero potuto "costituire il presupposto di fatto" per l'eventuale condanna dell'imputato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN -Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.