ORDINANZA N. 9
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563, e dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16 ottobre 1979 dal Tribunale di Asti nei procedimenti civili vertenti tra l'INADEL e Roggero Ezio e Lucrezi Corrado, iscritte ai nn. 1019 e 1020 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.
Visti gli atti di costituzione di Roggero Ezio e di Lucrezi Corrado;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019 R.O. 1979) é stata sollevata, nel giudizio di appello proposto dall'INADEL contro Roggero Ezio, questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698 e con ordinanza 16 ottobre 1979 dello stesso Tribunale (n. 1020 R.O. 1979) é stata sollevata, nel giudizio di appello proposto dall'INADEL contro Lucrezi Corrado, questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764;
che: 2. - Avanti la Corte si sono costituiti, sia per il Roggero sia per il Lucrezi, gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini concludendo per la declaratoria di infondatezza della proposta questione, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
che: 3. - Con separati decreti 17 novembre 1982 il Presidente della Corte, visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha fissato per la decisione la camera di consiglio del 22 dicembre 1982 nominando relatore il giudice Andrioli.
Considerato che:
4. - I due procedimenti vanno riuniti per connessione ma la decisione non può essere resa in camera di consiglio perché non ricorrono i presupposti di cui alle richiamate disposizioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
udita nella adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di consiglio la relazione del giudice Andrioli;
riunisce i due procedimenti e ne dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.