Ordinanza n. 263 del 1982
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ORDINANZA N. 263

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, comma primo, e 38, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1981 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Ferrara, sul ricorso proposto dall'Ufficio II.DD. di Cento contro Eredi di Govoni Arrigo e Mario, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Ferrara, con ord. 6 aprile 1981, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 comma primo e 38 comma terzo d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevedono per il contribuente e per l'Amm.ne Finanziaria termini diversi per l'impugnazione delle decisioni, e in particolare un termine sostanzialmente maggiore per l'Amministrazione.

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, la restituzione degli atti al giudice a quo per jus superveniens.

Considerato che effettivamente é sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 che ha modificato l'art. 22 denunziato, e addirittura integralmente sostituito, mediante l'art. 25, il pure denunziato art. 38 del precedente decreto,

che s'impone conseguentemente da parte dello stesso giudice a quo il riesame dell'intera situazione in relazione alle sostanziali innovazioni che il legislatore ha apportato sul punto,

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di secondo grado di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1982.