Sentenza n. 256 del 1982
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SENTENZA N. 256

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Acquisizione della cittadinanza italiana) promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 dal Pretore di Roma, sul ricorso proposto da Santana Reyes Miguel contro il Ministro dell'Interno ed altro, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 3 dicembre 1980.

Visto l'atto di costituzione di Santana Reyes Miguel;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avv. Anton Luigi Paoletti, per Santana Reyes Miguel.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Miguel Reyes Santana, cittadino dominicano coniugato con cittadina italiana, assumendo di aver acquisito la cittadinanza italiana jure communicationis, con ricorso al Pretore di Roma ex art. 700 c.p.c., chiedeva che gli fosse concessa la tutela atipica e provvisoria in relazione al suo diritto a svolgere lavoro in Italia, previo incidente di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui tale norma esclude che il soggetto straniero di sesso maschile, il quale contragga matrimonio con cittadina italiana, acquista la cittadinanza italiana.

Il Pretore, ritenuta la propria giurisdizione e la rilevanza della questione anzidetta, la giudicava altresì non manifestamente infondata, osservando che la sperequazione quanto a comunicazione della cittadinanza, nei limiti della delibazione della non manifesta infondatezza, sembra contrastare e con il generale principio d'eguaglianza e con quello specifico della parità dei coniugi in relazione alla tutela della persona di cui all'art. 2 Cost.

Né potrebbe ricondursi la discriminazione in parola alla esigenza di tutela della unità familiare poiché, al contrario, la disciplina contestata determinerebbe una situazione giuridica incompatibile con l'unità della famiglia, nella misura in cui, impedendo o rendendo difficoltoso al marito di svolgere in Italia una attività lavorativa, impedisce, quanto meno di fatto - e sotto questo profilo potrebbe rilevare l'art. 3 comma secondo - la realizzazione dell'unità familiare.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale si é costituito Miguel Reyes Santana, rappresentato e difeso dall'avv. Anton Luigi Paoletti, che insiste per l'accoglimento della questione.

 

Considerato in diritto

 

Il Pretore di Roma nell'ordinanza in esame non chiarisce quale sia il provvedimento cautelare atipico che intenderebbe adottare, ove la questione di legittimità costituzionale fosse, in ipotesi, accolta.

In particolare va rilevato che il Santana, nel suo ricorso ex art. 700 c.p.c., faceva riferimento ad un concorso pubblico per il quale il termine di presentazione della domanda di ammissione era scaduto ancor prima della pronunzia dell'ordinanza di rimessione.

D'altra parte nell'ordinanza non si fa riferimento, se non generico, ad altre situazioni giuridiche sostanziali diverse da quelle relative al detto concorso, sicché nella specie l'eccezione di costituzionalità si appalesa l'esclusivo oggetto del giudizio a quo (cfr. sent. n. 64/74).

Ne consegue l'inammissibilità della proposta eccezione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, proposta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1982.