ORDINANZA N. 252
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal giudice istruttore del tribunale di Grosseto, nel procedimento penale a carico di Bindi Lorenza, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice istruttore presso il tribunale di Grosseto ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nella parte in cui é previsto il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi specificate nell'art. 3 della citata legge n. 75 del 1958 anche ove il fatto sia commesso nei confronti di persona maggiore degli anni diciotto, ma minore degli anni ventuno, assumendosi che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto punirebbe con la stessa pena fatti commessi nei confronti di persona inferma o minorata e nei confronti di persona maggiorenne e perciò capace (siccome ritenuta tale dalla legge);
considerato che identica questione é già stata esaminata dalla Corte e ritenuta infondata con la sentenza n. 205 del 1982;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Grosseto e di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1982.