ORDINANZA N. 232
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promossi con le ordinanze emesse il 9 aprile e il 19 marzo 1981 dal Tribunale di Vigevano, il 18 dicembre 1981 dal Tribunale di Udine, il 24 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia, l'11 febbraio 1982 dal Tribunale di Orvieto, il 15 e il 27 gennaio 1982 dal Tribunale di Udine, il 18 febbraio 1982 dal Tribunale di Teramo e il 15 gennaio e il 31 marzo 1982 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 612 e 638 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 51, 88, 190, 210, 220, 242, 253 e 314 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 19, 137, 178, 234, 241 e 269 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa alla persona;
che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2, terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo esplicativo (artt. 14 e 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497; artt. 23, terzo comma, e 11 legge n. 110 del 1975);
ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche;
considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art. 6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;
che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di rimessione, é stata già decisa dalla Corte con sentenza n. 108 del 21 maggio 1982, successiva alla pronuncia di tali ordinanze;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma 70 e 101 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1982.