ORDINANZA N. 230
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione Emilia - Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 21 luglio 1976 (Norme sugli organi degli enti ospedalieri), della legge della Regione Emilia - Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 (Norme sui Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri) e della legge della Regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977 (Composizione dei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri), giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 6 agosto 1976, il 24 maggio e il 15 novembre 1977, depositati nella Cancelleria della Corte costituzionale il 14 agosto 1976, il 30 maggio e il 22 novembre 1977, iscritti al n. 32 del registro ricorsi 1976 ed ai nn. 12 e 34 del registro ricorsi 1977 e dei quali é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 1976 e nn. 162, 176 (rettifica) e 327 del 1977.
Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia - Romagna e della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e gli avvocati Enrico Spagna Musso per la Regione Emilia - Romagna e Vincenzo Del Pozzo, per la Regione Puglia.
Ritenuto che con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 1976 il Governo ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione Emilia - Romagna riapprovata il 211uglio 1976, recante "norme sugli organi degli enti ospedalieri", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 9, l. 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), ed al combinato disposto degli artt. 12, l. n. 132 del 1968, e 3, d.P.R. 4 gennaio 1972, n. 4 (trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera), nella parte in cui rispettivamente modificano il rapporto tra rappresentanti elettivi e rappresentanti degli originari interessi dell'ente nella composizione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri (art. 2) e sostituiscono i rappresentanti dei ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale con due rappresentanti della regione nella composizione del collegio dei revisori (art. 5);
che, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 maggio 1977, é stata altresì impugnata la legge della Regione Emilia - Romagna riapprovata il 4 maggio 1977, recante "norme sui consigli di amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con gli artt. 117 e 134 Cost., 2, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 32, l. 11 marzo 1953, n. 87, laddove stabilisce che alle sedute del Consiglio di amministrazione di taluni enti ospedalieri non partecipa con voto consultivo il rappresentante di cui all'art. 8 della l. 6 agosto 1975, n. 419, recante "miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi" (art. 1) e che del Consiglio d'amministrazione stesso non facciano parte i due membri aggiunti dall'art. 9 della l. n. 419 del 1975 (art. 2);
che, infine, con ricorso dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1977 é stata proposta questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata il 26 ottobre 1977, recante "composizione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri", per contrasto con gli artt. 117 e 134 Cost., 2, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 32, legge 11 marzo 1953, n. 87, laddove, nello stabilire la composizione del consiglio d'amministrazione degli enti suddetti, esclude le integrazioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge 6 agosto 1975, n. 419.
Considerato che i giudizi promossi con i ricorsi di cui sopra concernono tutti la composizione dei consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri e possono essere, quindi, riuniti e decisi con unica pronuncia;
che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, é stata emanata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del servizio sanitario nazionale" la quale:
a) all'art. 61, terzo comma, lettera a, ha stabilito che le regioni, con lo stesso provvedimento col quale costituiscono le unità sanitarie locali, adottano disposizioni "per il graduale trasferimento ai Comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale";
b) al successivo art. 66, penultimo comma, ha previsto che, effettuato il trasferimento, gli enti ed istituti di cui alle lettere a e b del primo comma - fra i quali gli enti ospedalieri - perdano la personalità giuridica;
che la Regione Emilia - Romagna, con l.r. 3 gennaio 1980, n. 1 (Norme sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali) ha stabilito, a norma del terzo comma dell'art. 61 della l. n. 833 del 1978, che detto trasferimento sia attuato "ad avvenuto insediamento delle assemblee dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, con atti del Presidente della giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale" (art. 47, primo comma) e che solo sino all'emanazione di tali atti le funzioni anche ospedaliere "continuano ad essere esercitate dagli enti di rispettiva appartenenza secondo la vigente normativa statale e regionale" (art. 47, secondo comma);
che la Regione Puglia, con l.r. 26 maggio 1980, n. 51 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali) ha a sua volta stabilito che, con lo stesso decreto col quale il Presidente della Giunta costituisce le unità sanitarie locali, siano adottate "sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, in relazione alle singole unità sanitarie locali, le disposizioni previste dall'art. 61, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833" (art. 56, secondo comma);
che, al fine di stabilire se tuttora sussista interesse alla decisione sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale, occorre quindi accertare se il trasferimento dei beni e delle funzioni degli enti ospedalieri alle unità sanitarie locali sia stato o meno compiutamente effettuato nelle Regioni Emilia - Romagna e Puglia;
visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 12 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni decisione sui giudizi promossi con i ricorsi di cui in epigrafe, dispone che, entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia - Romagna ed il Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia forniscano, per la parte di rispettiva competenza, gli elementi sopra indicati comprovanti il compiuto trasferimento dei beni e delle funzioni degli enti ospedalieri a norma dell'art. 61, terzo comma, lettera a della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1982.