ORDINANZA N. 226
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 636, comma terzo, 2 parte, cod. pen. (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1978 dal Pretore di Anagni, nel procedimento penale a carico di Cristoferi Lino, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ord. 9 febbraio 1978, il Pretore di Anagni, nel procedimento penale a carico di Cristoferi Lino, imputato del reato di cui all'art. 636 cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 636, terzo comma, seconda parte, cod. pen. in rapporto all'art. 3 Cost.;
che, ad avviso del Pretore, l'esame comparativo della norma impugnata con quella di cui all'art. 635 cod. pen. metterebbe in luce una disparità di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volontà dell'agente, rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare, e perciò rispondendo soltanto - secondo il primo giudice - dell'ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen.: che comporta pena più mite e procedibilità a querela anziché d'ufficio;
che, però, é frattanto sopravvenuta la L.24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, che all'art. 96 ha appunto sancito la perseguibilità a querela della persona offesa anche per il delitto di cui all'art. 636 cod. pen.;
che conseguentemente il giudice a quo dovrà procedere a nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della nuova normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Anagni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1982.