ORDINANZA N. 214
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 32 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1977 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, sul ricorso proposto dalla Soc.p.a. Acciaierie del Sud, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 359 del 27 dicembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con ord. 29 marzo 1977, nel giudizio conseguente al ricorso proposto dalla Soc. Acciaierie del Sud, sollevava d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale nei confronti degli artt. 22, 32 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. sotto il riflesso che quelle disposizioni non sarebbero sufficienti a garantire eguale esercizio del diritto alla difesa. Secondo il giudice a quo, infatti, l'art. 38 in particolare lascerebbe spazio ad incertezza circa il termine di decorrenza per l'impugnazione dell'ufficio, in quanto, mentre alla parte privata la decisione é notificata (secondo le norme di cui all'art. 137 e s. del cod. proc. civ.), all'Ufficio é comunicata con mezzi che la legge non precisa;
considerato, però, che nel frattempo é sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 il quale mentre coll'art. 14 ha soltanto modificato l'art. 22 del precedente Decreto, ha invece integralmente sostituito, mediante gli artt. 19 e 25, rispettivamente gli artt. 32 e 38 denunziati dall'ordinanza in epigrafe;
che, perciò, s'impone da parte del giudice a quo il completo riesame della situazione in relazione alle sostanziali innovazioni sul punto apportate dalla nuova legge.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1982.