ORDINANZA N. 201
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Roma, sul ricorso proposto dall'Ufficio delle Imposte dirette di Roma contro Mastroleo M. Gabriella, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 2 luglio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che colla predetta ordinanza la Commissione tributaria prospetta dubbi sulla compatibilità costituzionale del citato articolo rispetto agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione in quanto esso attribuirebbe all'Amministrazione finanziaria la possibilità di svolgere il procedimento accertativo dopo la scadenza dei termini di decadenza: con ciò instaurando:
a) una situazione di disuguaglianza rispetto alla possibilità di ricorso del contribuente (art. 3 Cost.);
b) l'inosservanza dei principi e dei criteri direttivi della Delega che raccomandava la tutela del contribuente e la semplificazione dei rapporti tributari (art. 76 Cost.);
c) una situazione di grave squilibrio tra l'interesse pubblico e quelli concorrenti dei privati (art. 97 Cost.).
Considerato che nel frattempo è sopravvenuto il D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 contenente norme integrative e correttive del precedente decreto n. 636 del 1972;
che, in particolare, l'art. 13 del decreto summenzionato ha integralmente sostituito l'art. 21 del precedente decreto, oggetto della sollevata questione di legittimità costituzionale;
che conseguentemente s'impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte, da parte del giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Deposito in cancelleria: 24 novembre 1982.