ORDINANZA N. 200
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen. (furto semplice e furto con aggravante della destrezza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 aprile 1978 dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Arancio Giuseppina, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978;
2) ordinanza emessa il 9 novembre 1978 dal Pretore di Domodossola nel procedimento penale a carico di Ligorio Palma, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con l’ ordinanza del Tribunale di Caltanissetta é stata sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4 cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. "nella parte in cui tali norme sanciscono la punizione del colpevole colle pene in esse stabilite, anche quando il fatto reato sia consistito nell'impossessamento, senza alcuna violenza, di una somma di denaro o di un oggetto di valore manifestamente irrisorio"; e che con l'ordinanza del Pretore di Domodossola analoga questione é stata sollevata limitatamente all'art. 624 cod. pen per asserito contrasto cogli artt. 4, primo comma e 27, terzo comma Cost., in quanto la pena comminata in astratto, sia pure nel minimo di giorni quindici di reclusione, senza alcuna discriminazione in ordine ai furti di lieve entità, si risolve di fatto, quando sia inscritta nel certificato penale, in un grave ostacolo al conseguimento di un posto di lavoro (art. 4 Cost.), che non troverebbe giustificazione rispetto alle analoghe conseguenze che giustamente incombono su chi si é macchiato di più gravi delitti; e, d'altra parte, la pena detentiva non servirebbe, in siffatti modestissimi casi limiti, ai fini rieducativi di cui all'art. 27 Cost.
Considerato che la sostanziale identità delle questioni consiglia la riunione dei giudizi,
che la l. 24 novembre 1981, n. 689 recante "modifiche al sistema penale", frattanto sopravvenuta, ha profondamente modificato l'applicazione delle sanzioni detentive per l'ipotesi di pene brevi (art. 53), consentendone persino la sostituzione con pena pecuniaria di specie corrispondente, allorquando si tratti di determinarla entro il limite di un mese,
che una siffatta nuova situazione sembrerebbe, pertanto, corrispondere a quella auspicata dai giudici summenzionati nell'atto in cui si determinavano a sollevare le rispettive questioni di legittimità,
che conseguentemente la dedotta illegittimità deve essere ora valutata alla stregua della sopravvenuta normativa, per cui s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda a nuovo esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti rispettivamente al Tribunale di Caltanissetta e al Pretore di Domodossola.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1982.