ORDINANZA N. 194
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen. (Ubriachezza) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1981 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Piacentini Roberto, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 17 febbraio 1982;
2) ordinanza emessa il 12 febbraio 1981 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Franceschini Giancarlo, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 del 17 febbraio 1982;
3) ordinanza emessa il 25 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Lacchini Giovanni Battista, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 30 giugno 1982;
4) ordinanza emessa il 28 gennaio 1980 dal Pretore di Cesena nel procedimento penale a carico di Laghi Ugo ed altri, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 18 agosto 1982.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Venezia, con ordinanza 10 giugno 1981, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 688 c.p.;
che la medesima disposizione é stata impugnata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., anche dal Pretore di Cesena, dal Pretore di Venezia e dal Tribunale di Venezia con ordinanze emesse, rispettivamente, il 28 gennaio 1980, il 12 febbraio 1981 e il 25 novembre 1981;
ritenuto che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che la questione, nei termini prospettati dai giudici a quibus, é stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 104 del 27 maggio 1982, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 c.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1982.