ORDINANZA N. 183
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a, e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), in relazione agli artt. 42, u.c., e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali) promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara - sul ricorso proposto da Sergiacomi Arturo contro Ospedale civico "Renzetti" di Lanciano ed altri, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 21 aprile 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza di cui in epigrafe il TAR Abruzzi solleva questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in relazione agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, per preteso contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
rilevato che, con sentenza n. 33 del 1982, questa Corte ha dichiarato non fondata analoga questione;
considerato peraltro che, successivamente alla pubblicazione di detta sentenza, la materia de qua é stata parzialmente regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazione, nella legge 3 settembre 1982, n. 627;
che tale normativa impone al giudice anche accertamenti di fatto onde stabilire l'applicabilità o meno della nuova disciplina alla fattispecie;
che, conseguentemente, occorre restituire gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione proposta, tenendo cento della nuova normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1982.