ORDINANZA N. 182
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bolzano, sul ricorso proposto dalla Soc. r.l. Cantina sociale di Cornaiano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in quanto attribuiscono alle commissioni tributarie il potere-dovere di acquisire elementi conoscitivi tecnici soltanto attraverso relazioni di organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato, escludendo la consulenza tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc;
considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (a Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione del contenzioso tributario"), ha integralmente sostituito l'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972 ed ha dato una diversa disciplina tanto alla acquisizione di ufficio da parte delle commissioni tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in particolare l'art. 35) quanto alla possibilità di nomina di un consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 del d.P.R. n. 636/1972);
che, conseguentemente, si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alla commissione tributaria sopraindicata, perché accerti se, ed in quale misura, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1982.