ORDINANZA N. 181
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1981 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Nannini Domenico e l'INPS, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 2 dicembre 1981.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Belloni, Pasquale Vario, Angelo Renzullo;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) " nella parte in cui e perché esclude dall'aumento di lire 2.400 mensili le pensioni supplementari aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968, e che siano liquidate a norma degli artt. 12 e 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968 e non secondo quanto innovativamente disposto dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155".
Considerato che la medesima questione é stata già decisa da questa Corte, con sentenza n. 101 del 29 aprile 1981, con la quale é stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, "nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 15 giugno l981 dal pretore di Modena (R.O. n. 562 del 1981), dell'art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), la cui illegittimità costituzionale, nella parte impugnata, é stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1982.