ORDINANZA N. 156
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (Composizione e sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura) promossi con le ordinanze emesse dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili - in data 1 e 6 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre 1981 e 14 gennaio 1982, iscritte ai nn. 24, 25, 192, 201 e 284 del registro ordinanze 1982, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68, 89 e 164 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno impugnato - con le cinque ordinanze indicate in epigrafe - l'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (per cui si intendono, agli effetti della legge stessa, "per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni"): assumendo che la norma in esame violerebbe gli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, della Costituzione; e che in tutti i giudizi, fatta eccezione per quello instaurato dall'ordinanza n. 284 del 1982, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la dedotta questione.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e congiuntamente decisi; che la questione é stata già risolta dalla Corte con la sentenza n. 87 del presente anno: la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione, entro il Consiglio superiore della magistratura, possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni"; ed ha invece rigettato l'impugnativa nella parte in cui la norma predetta concerne i posti riservati ai magistrati di appello.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 (sollevata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, 107, terzo comma, della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 87 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1982.