ORDINANZA N. 155
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e dell'artico lounico della legge 23 novembre 1979, n. 595 (Affitto dei fondi rustici) promossi con le ordinanze emesse il 23 gennaio 1980 dalla Corte d'appello di Genova, il 3 dicembre 1980 dal Tribunale di Brindisi, il 21 maggio 1981 dalla Corte d'appello di Napoli - Sezione distaccata di Salerno, il 3 giugno e l'1 luglio 1981 (tre ordinanze) dal Tribunale di Brindisi, il 21 aprile 1981 dalla Corte d'appello di Lecce e il 27 ottobre 1981 dalla Corte d'appello di Cagliari, rispettivamente iscritte al n. 410 del registro ordinanze 1980, ai numeri 100, 511, 605, 640, 733 e 741 del registro ordinanze 1981 e al n. 2 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 1980, nn. 130, 311 e 357 del 1981 e nn. 12, 61, 68 e 109 del 1982.
Visti l'atto di costituzione di Moretti Albertina e Giuseppina e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che i giudici a quibus hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1978, n. 176, e dell'articolo unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, perché, determinando provvisoriamente i canoni di affitto dei fondi rustici sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sarebbero affetti dagli stessi vizi rilevati nei confronti di quest'ultima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 1977 e violerebbero altresì l'art. 136 della Costituzione, protraendo l'efficacia di norme dichiarate costituzionalmente illegittime;
considerato che successivamente all'emanazione delle ordinanze in epigrafe é entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, che reca una nuova disciplina dei contratti agrari e prevede forme di conguaglio dei canoni per le annate agrarie trascorse a partire dal 1970/71;
che, conseguentemente, occorre restituire gli atti ai giudici a quibus perché riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto della nuova normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1982.