ORDINANZA N. 137
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901,comma 2 e 3, cod. Civ. (mancato pagamento del premio di assicurazione) promossi con ordinanze emesse il 15 e il 5 febbraio 1980 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 444 e 480 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 e n. 256 del 1980;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto detta norma attribuendo all'assicuratore il diritto alla riscossione del premio anche per il periodo in cuila garanzia assicurativa resta sospesa per l'inadempienza dell'assicurato, porrebbe in essere un ingiustificato privilegio a favore del primo senza che siano ravvisabili al riguardo motivi di utilità sociale;
che, con altra ordinanza del 15 febbraio 1980 lo stesso Pretore ha sollevato analoga questione, limitando la censura sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Considerato che le ordinanze sopra menzionate riguardano questioni identiche o sostanzialmente connesse e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che le questioni sopra sollevate sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 18 del 23 gennaio 1975;
che non sussistono né sono stati addotti motivi tali da indurre la Corte a mutare tale orientamento, poiché il giudice a quo che pur chiede espressamente la modifica di detta decisione, si limita a riproporre sostanzialmente le argomentazioni a suo tempo poste a base delle censure, con particolare riferimento alla pretesa elusione del vincolo sinallagmatico tra le parti a vantaggio dell'assicuratore che deriverebbe dalla disparità di trattamento denunziata, già peraltro espressamente disattesa dalla Corte con la ripetuta decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1901 codice civile, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1982.