SENTENZA N. 130
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1976 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso proposto da Frigento Antonio ed altri contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1977.
Visti l'atto di costituzione di Frigento Antonio ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Claudio Schwarzenberg, per Frigento Antonio ed altri, e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 3 maggio 1976 - nel corso di un giudizio nel quale alcuni interessati chiedevano l'annullamento di una circolare ministeriale relativa al compenso da corrispondere ai membri delle Commissioni tributarie di I e II grado - il TAR per il Lazio, ritenutane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle Commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo.
Secondo tale ordinanza la diversità di disciplina introdotta con la norma denunziata nei confronti dei componenti le Commissioni tributarie aventi status di dipendenti della pubblica Amministrazione rispetto ad altre categorie di soggetti ed in particolare dei magistrati, conseguente alla esclusione per i primi di ogni compenso per l'identica attività svolta nell'ambito degli stessi collegi della giurisdizione tributaria, non avrebbe razionale fondamento.
La detta esclusione, in particolare, sarebbe contraria alle norme di riferimento sopra indicate, stante l'onnicomprensività - in via di principio - anche nel trattamento economico dei magistrati e la circostanza che le prestazioni in seno alle Commissioni tributarie non sono direttamente ed istituzionalmente connesse con la posizione organica di ciascun pubblico dipendente nell'apparato degli uffici statali.
Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.
Si é pure costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo che le due categorie di dipendenti dello Stato messe a confronto - impiegati amministrativi e magistrati non sono omogenee né per funzioni, né per stato giuridico, né per trattamento economico. In particolare il principio della "chiarezza retributiva" attuato per i magistrati, non coincide con il principio dell'"onnicomprensività" introdotto per gli impiegati amministrativi e le norme che li disciplinano sono di contenuto differente.
Ha chiesto, pertanto, che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - il TAR del Lazio ha sottoposto all'esame di questa Corte questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle Commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo, per la disparità di trattamento che ne deriva nei confronti dei magistrati e per il fatto che le prestazioni in seno alle Commissioni tributarie non sono istituzionalmente connesse con la posizione del pubblico dipendente nell'apparato amministrativo dello Stato.
2. - La questione é fondata.
L'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 esplicitamente esclude la corresponsione di compensi per la partecipazione ai lavori delle commissioni tributarie agli impiegati dello Stato che fruiscono del trattamento onnicomprensivo, partendo ovviamente dal presupposto che la onnicomprensività abbracci ogni attività che venga posta in essere dall'impiegato amministrativo nell'ambito della organizzazione statale.
Senonché, come é riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, la onnicomprensività non può razionalmente avere estensione tale da comprendere ogni e qualsiasi attività che, pure svolgendosi nel quadro statale, non abbia una connessione o rapporto oggettivo con la funzione primaria del dipendente statale.
Ciò posto, ad escludere, nella specie, questa connessione é sufficiente osservare che l'attività delle commissioni tributarie di cui al citato d.P.R. n. 636, ha natura giurisdizionale(cfr. le sentenze n. 287/1974 e n. 215/1976 di questa Corte): tale qualificazione non può non comportare che l'impiegato amministrativo, a qualsiasi Amministrazione statale appartenga, quando viene inserito nella organizzazione della giurisdizione tributaria, é chiamato ad esercitare un'attività qualitativamente ben diversa da quella che é la sua propria sulla base dell'atto di nomina all'impiego statale e che lo stipendio che gli é corrisposto in relazione al rapporto d'impiego non può coprire l'attività che deve essere svolta in seno alle commissioni tributarie.
Ne consegue, ovviamente, che viene meno il presupposto sulla cui base il legislatore ha escluso ogni compenso per i componenti delle commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati statali soggetti alla onnicomprensività e che la diversità di trattamento economico esistente fra costoro ed ogni altro componente le dette commissioni rimane priva di ogni giustificazione. L'art. 12, ultimo comma, predetto, viola quindi, nella parte suddetta, il disposto dell'art. 3, primo comma, della Costituzione e va dichiarato illegittimo sotto tale profilo, restando assorbita la questione relativa alla violazione dell'art 35 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1982.