ORDINANZA N. 129
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. pen. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ. (Allontanamento dalla residenza familiare) promossi con le ordinanze emesse il 15 marzo 1977 dal Pretore di Roma, il 28 febbraio 1979 dal Pretore di Avellino (due ordinanze), il 28 giugno 1979 dal Pretore di Nardò e il 18 novembre 1980 dal Pretore di Chiavenna, rispettivamente iscritte al n. 278 del registro ordinanze 1977, ai nn. 458, 459 e 772 del registro ordinanze 1979 e al n. 308 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 del 1977, nn. 217 e 345 del 1979 e n. 248 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Rilevato che il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 marzo 1977, e il Pretore di Avellino, con due ordinanze del 28 febbraio 1979, hanno sollevato, in relazione all'art. 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; che il Pretore di Nardò, con ordinanza in data 28 giugno 1979, ha impugnato la medesima disposizione (anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa contemplata, cioè la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie), per contrasto con gli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 della Costituzione; che il Pretore di Chiavenna, con ordinanza 18 novembre 1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 570, primo comma, cod. pen. e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per separazione;
Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze in epigrafe, é entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio;
Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario chei giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa, e che Occorre quindi disporre la restituzione degli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1982.