ORDINANZA N. 128
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, 23, primo, secondo e terzo comma, 68, primo, secondo quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, e 74,primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), promossi con le ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova il 19 agosto 1977, di Verona il 1 febbraio 1978, di Bologna il 2 agosto 1976 e di Pescara il 15 settembre 1978 (due ordinanze)e il 28 novembre 1978 (quattro ordinanze), rispettivamente iscritte al n. 485 del registro ordinanze 1977, ai nn. 154, 318, 573 e 574 del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 4, 5,6 e 7 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 1977, nn. 154 e 264 del 1978 e nn. 38 e 73 del 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Rilevato che i magistrati di sorveglianza dei Tribunali di Bologna, di Padova, di Verona e di Pescara, chiamati a decidere, con ordine di servizio, su reclami proposti da detenuti relativamente alle mercedi o alle remunerazioni ovvero allo svolgimento dell'attività di lavoro, con ordinanze emesse, rispettivamente, il 2 agosto 1976, il 19 agosto 1977, il 1 febbraio 1978 e il 15 settembre 1978 (in numero di due), hanno denunciato, in relazione a diversi parametri costituzionali (artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 27,terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 37, primo comma, 38, secondo comma, 101, secondo comma, 102,primo e secondo comma, 104, primo comma, della Costituzione), la illegittimità delle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, indicate in epigrafe;
che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara, chiamato a decidere su istanze di remissione del debito, con quattro ordinanze, di identico contenuto, emesse il 28 novembre 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 104, primo comma, della Costituzione)delle stesse norme da lui denunciate con le due ordinanze in data 15 settembre 1978, sopra citate;
che in tutti i giudizi é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che le prime questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione dei giudici a quibus e le seconde vengano dichiarate irrilevanti o comunque non fondate; che il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio;
Considerato che non ricorre l'ipotesi di cui agli artt. 26,secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte;
Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, delle Norme integrative, le cause devono essere rinviate alla pubblica udienza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che le cause siano trattate in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1982.