Sentenza n. 123 del 1982
 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 123

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi") promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, sul ricorso proposto da Cabib Carlo, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudicerelatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con ordinanza del 15 dicembre 1977 (R.o. n. 233/1978) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui impone alle persone fisiche, che non siano imprenditori, per l'ammissibilità delle deduzioni e detrazioni fiscali, l'onere di produrre la relativa documentazione, in allegato alla dichiarazione dei redditi.

Assume la Commissione di Bolzano che tale disposizione viola sia il principio di uguaglianza sia quello della capacità contributiva, in quanto introduce una irrazionale disparità di trattamento tra le imprese, le cui detrazioni per costi e spese vengono ammesse senza produzione della relativa documentazione, e gli altri contribuenti, ai quali viene imposto tale onere.

2. - Si é costituita in giudizio con atto del 27 maggio 1978 l'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando che la disparità di trattamento lamentata trova la sua giustificazione nella differenza di situazioni, strutturali e organizzative, tra le persone fisiche (soggette all'IRPEF) e le imprese (soggette all'IRPEG),la cui gestione economica é rappresentata dal bilancio e dal rendiconto annuale ed é comunque documentata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge, mentre alcun obbligo del genere sussiste per le persone fisiche.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione che la Corte é chiamata a decidere é se contrasti o meno con gli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 3 d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui impone alle persone fisiche, che non sono imprenditori, ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni e detrazioni fiscali, l'onere di produrre la relativa documentazione in allegato alla dichiarazione dei redditi. Si dubita, infatti, nell'ordinanza di rimessione che tale disposizione determini un'irrazionale ed arbitraria disparità di trattamento nei confronti delle imprese non tenute a tale onere.

2. - La questione non é fondata.

Nell'ordinanza di rimessione il principio della capacità contributiva viene strettamente collegato a quello della giustizia tributaria e quindi al principio di uguaglianza, che risulterebbe violato dalla previsione di un trattamento fiscale differenziato in situazioni obiettivamente identiche.

Senonché é proprio tale identità di situazioni che nella specie non sussiste. Tra le persone fisiche, soggette all'IRPEF e le imprese, soggette all'IRPEG, vi é infatti una fondamentale differenza di situazioni, rilevanti anche ai fini tributari.

La gestione economica dell'attività delle imprese trova la sua espressione nel bilancio e nel rendiconto annuale ed é in ogni caso documentata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge. Ed é tale documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi (art. 5, n. 2, d.P.R. n. 600/1973).

Le persone fisiche, viceversa, non hanno alcun obbligo generale di rendicontazione e di documentazione, cosicché in sede fiscale soltanto la documentazione specifica allegata alla denuncia dei redditi può dimostrare la fondatezza della richiesta di detrazione degli oneri deducibili.

Del tutto razionale risulta, pertanto la diversità di conseguenze che il legislatore ha collegato all'omessa documentazione degli oneri da parte della persona fisica - che determina l'inammissibilità della relativa detrazione - rispetto all'omessa produzione del bilancio o alla mancata tenuta delle scritture contabili da parte delle imprese - che determina invece l'accertamento sintetico del reddito (art. 39 d.P.R. citato).

Non sussiste conseguentemente alcun contrasto tra la norma impugnata ed i parametri costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1982.