ORDINANZA N. 120
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110 cod. proc. pen. (citazione del responsabile civile) promossi con ordinanze 19 febbraio e 18 giugno 1981, rispettivamente emesse dal Pretore di Genova e dal Pretore di Voltri nei procedimenti penali a carico di Cutillo Enrico e di Gulfo Domenico ed altro, iscritte ai nn. 355 e 604 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981 e n. 12 del 13 gennaio 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con le ordinanze del Pretore di Genova del 19 febbraio 1981 e del Pretore di Voltri del 18 giugno 1981 sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110 cod. proc. pen. in quanto limitano alla parte civile la facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile e non consentono quindi a quest'ultimo di chiedere la citazione dell'altro responsabile civile per il fatto del coimputato, deducendosi che tale limitazione sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa rispettivamente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione;
Che nel giudizio proveniente dal Pretore di Voltri é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che, con le due ordinanze sopra menzionate sono state sollevate identiche questioni, e che pertanto i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
Che questa Corte, con sentenza n. 38 del 1982, in relazione a questione analoga sollevata sotto il profilo della irrazionale disparità di trattamento e della limitazione del diritto di difesa che le norme impugnate avrebbero concretato escludendo che anche l'imputato oltre alla parte civile possa chiedere la citazione in giudizio del responsabile civile, ha dichiarato la non fondatezza delle censure ritenendo che la diversità delle situazioni raffrontate giustificava la diversità della disciplina e che la differenza evidenziata valeva pure ad escludere che la lamentata limitazione assumesse portata lesiva dell'invocato diritto di difesa da parte dell'imputato, che non aveva pretese da far valere in sede di giudizio penale nei confronti del responsabile civile; che le ricordate argomentazioni valgono pure ad escludere la fondatezza delle questioni attualmente sottoposte alla Corte, in relazione alle quali si riscontrano, parallelamente, sia la diversità delle situazioni comparate sia il difetto di interesse ad agire nel processo penale; che non vengono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1982.