ORDINANZA N. 112
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l.26 gennaio 1931, n. 122 (ordinamento giudiziario militare di pace), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 e nuove disposizioni dell'ordinamento giudiziario militare);dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2616 (recte "2316" modificazioni all'ordinamento della giustizia militare); degli artt. 9, comma 2,15 e 50, comma 2, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570 (rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali) e dell'art. 58, comma 2, del codice penale militare di pace, giudizio promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Cortese Pasquale ed altro, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Padova,con ordinanza 30 ottobre 1979, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 50 dell'ord. giud. mil. di pace approvato con r.d. n. 1022 del 1941 cit.; 78 r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies, che approva il Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata; 16 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, recante modificazioni all'ordinamento della giustizia militare; 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903, recante norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare; 12 r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122, recante il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in l. 18 giugno 1931, n. 919, con riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., nonché degli artt. 15r.d. n. 1022 del 1941 cit., 1 l. 4 maggio 1951, n. 570, disciplinante la rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali, e 58, secondo comma, cod. pen. mil. di pace, con riferimento all'art. 3 Cost.;
considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale é entrata in vigore la legge 1 aprile 1981, n. 121, contenente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la quale, tra l'altro, dispone, negli artt. 3, 23, 71, 104, che l'Amministrazione della pubblica sicurezza é civile, che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza é disciolto e gli appartenenti entrano a far parte della detta Amministrazione, che essi sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria e che i procedimenti pendenti a loro carico davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia;
ritenuto che pertanto si appalesa necessario che il giudice a quo proceda a riconsiderare la situazione in base alla predetta normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1982.