ORDINANZA N. 76
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 novembre 1972, n. 771 (Istituzione della II Università statale di Roma) promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti dalla Congregazione "Missionari servi dei poveri", Boccone del povero ed altri, contro il Comitato tecnico amministrativo della II Università statale di Roma ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979.
Visto l'atto di costituzione della Congregazione "Missionari servi dei poveri", Boccone del povero;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avv. Giuseppe Sammartino per la Congregazione "Missionari servi dei poveri", Boccone del povero.
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel corso di un procedimento vertente sui ricorsi riuniti proposti dalla Congregazione "Missionari servi dei poveri" e altri contro il Comitato tecnico amministrativo della II Università Statale di Roma, ha sollevato, con ordinanza del 14 giugno 1978, questione incidentale di legittimità costituzionale della legge 22 novembre 1972 n. 771 (Istituzione della II Università Statale di Roma), in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non contiene i programmi dell'opera da realizzare e i termini entro i quali l'opera stessa e le conseguenti espropriazioni devono avere inizio e compimento, per il dubbio che tale omissione violi il principio dell'attualità ed effettività dei motivi di interesse generale che giustificano il sacrificio della proprietà privata.
Ritenuto che successivamente alla ordinanza di rimessione é sopravvenuta la legge 3 aprile 1979, n. 122, la quale afferma nell'art. 4, secondo comma, che "ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli artt. 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1977, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
Considerato che tale nuova disposizione costituisce jus superveniens e che é quindi necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale alla luce della normativa introdotta con la citata legge n. 122 del 1979.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1982.