Sentenza n. 74 del 1982
 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 74

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2598, n. 2, cod. civ. (atti di concorrenza sleale) promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1975 dal Pretore di Verona sul ricorso proposto da Gozzi Renato contro Zenari Alfredo ed altri e con l'intervento dell'Azienda generale servizi municipalizzati, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Provvedendo con decreto 15 marzo 1975 sul ricorso di pari data, inteso dall'avv. Renato Gozzi a conseguire ex art. 700 cod. proc. civ. l'immediata inibizione, alle imprese funebri private di Verona gestite da Zenari Alfredo, Segala Umberto e Bonizzato Alfredo e dalla Ditta Zumerle e, per quanto, occorrer possa, alla ditta Grafiche Testi, dell'affissione di manifesto il cui testo era riprodotto nel ricorso, il Pretore di Verona accolse la istanza e provocò avanti a sé il contraddittorio, nel quale spiegò intervento "Azienda generale dei servizi municipalizzati del Comune di Verona chiedendo confermarsi l'inibizione e, in ogni caso, inibirsi alle imprese funebri private resistenti e a chiunque altro, ai sensi degli artt. 2598 e 2599 cod. civ. e 700 cod. proc. civ., l'affissione del manifesto e alla Ditta Grafiche Testi di stampare ulteriori manifesti con il testo uguale a quello del manifesto de quo.

2. - Con ordinanza 5 novembre 1975, comunicata il 21 e notificata il 24 dello stesso mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 78 del 24 marzo 1976 e iscritta al n. 125 R.O. 1976,

1) confermò l'inibitoria provvisoria e

2) giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata d'ufficio, di legittimità, in riferimento all'art. 21 comma 1 Cost., dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. nella parte in cui vieta la diffusione di notizie e di apprezzamenti sull'attività di un concorrente idonei a determinare il discredito di questo le quante volte "l'attività concorrenziale che verrebbe a subire un discredito dalla divulgazione della notizia o dell'apprezzamento sia non una ditta privata bensì un'azienda municipalizzata la cui gestione, data la connessione con l'ente pubblico Comune, non può non essere sottoposta al sindacato dei cittadini legittimamente esercitato - quale forma di controllo pubblico democratico - attraverso tutti i mezzi riconosciuti legittimi sia dalla Costituzione della Repubblica sia dalle norme penali".

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 12 febbraio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul riflesso che la qualità di ente pubblico rivestita dal concorrente non giova a dire legittima la sua attività concorrenziale e che non può confondersi la situazione del cittadino qualunque, cui non é fatto divieto di controllo critico sulla conduzione della impresa, con quella in cui versa il concorrente dell'impresa municipalizzata, la quale deve pur rispettare le regole del gioco economico.

 

Considerato in diritto

 

4. - Poiché oggetto del contraddittorio avanti il Pretore di Verona, investito della richiesta del solo provvedimento d'urgenza, era soltanto la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento d'urgenza, emesso ex art. 700 cod. proc. civ. con decreto, la conferma, pronunciata con il primo capo della ordinanza 5 novembre 1975, esauriva i poteri del Pretore di Verona, il quale non era quindi legittimato a sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità. Questione che - senza discendere a valutarne la fondatezza - deve giudicarsi inammissibile (sent. 186/1976

).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 21 comma 1 Cost., con ordinanza 5 novembre 1975 del Pretore di Verona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1982.