Ordinanza n. 62 del 1982
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ORDINANZA N. 62

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4 u.c., e 6 commi 1 e 2, l. 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza; norme in materia di computo della 13 mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e dell'art. 5 cod. proc. civ. (momento determinante della giurisdizione e della competenza) promossi con le ordinanze emesse il 9 ottobre 1980 dal Pretore di Modena, l'11 dicembre 1980 dal Pretore di Genova, il 9 gennaio 1981 dal Tribunale di Cosenza, il 9 marzo 1981 dal Pretore di Roma, il 5 marzo 1981 dal Pretore di Genova, il 17 marzo 1981 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere (tre ordinanze), il 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Genova e il 9 giugno 1981 dal Pretore di Modena, rispettivamente iscritte ai numeri 26, 49, 222, 287, 307, 388, 389, 390, 525 e 589 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 91, 98, 227, 262, 276 e 318 del 1981 e n. 5 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Alibrandi Rosa e di Malvezzi Ercole e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che: 1. - Provvedendo sul ricorso alternativamente inteso da Scapinelli Lorenzo, magistrato ordinario collocato a riposo il 6 febbraio 1976 con l'attribuzione, ai sensi dell'art. 2 comma 2, l. 24 maggio 1970 n. 336 e pertanto anche ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, del trattamento economico di presidente di sezione della Corte di cassazione, a conseguire la condanna dell'ENPAS a corrispondergli la prestazione pecuniaria a lui dovuta nella misura risultante dalla liquidazione della medesima effettuata mediante il computo, nella base contributiva, anche della indennità integrativa speciale istituita con l'art. 1 l. 27 maggio 1959 n. 324, o a sollevare questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 in quanto e se escludono l'indennità integrativa speciale dal novero degli assegni corrisposti ai dipendenti dello Stato, che, per essere ricompresi nella base retributiva, concorrono alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita, nel contraddittorio dell'Istituto che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario invocando l'art. 57 d.l. 29 maggio 1979 n. 163 (richiamato in vigore con efficacia retroattiva dalla l. 13 agosto 1979 n. 374, ribadita dalle ll. 6 dicembre 1979 n. 610 e 20 marzo 1980 n. 75) e nel merito aveva chiesto il rigetto della domanda attrice, l'adito Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, a) in via principale giudicò rilevante in relazione alla decisione della questione di giurisdizione e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma l, e 24 comma 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75 che, abrogata ogni diversa disposizione, attribuisce alla giurisdizione dei t.a.r. le controversie in materia di indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto di impiego spettanti ai dipendenti dello Stato e delle sue aziende autonome collocati a riposo e b) in subordine, per il caso di mancato accoglimento della questione sollevata in via principale, giudicò agli stessi fini della prima rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 comma 1 e all'art. 24 comma 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 cod. proc. civ., il quale, prevedendo l'irrilevanza, per la determinazione della giurisdizione delle modificazioni avvenute in corso di causa del solo stato di fatto esistente al momento della domanda e non anche delle modificazioni dello stato di diritto, rende immediatamente operanti anche nei giudizi pendenti le sopravvenute disposizioni di legge modificatrici della giurisdizione, sospendendo il giudizio con ordinanza 9 ottobre 1980, notificata il 29 e comunicata il 30 dello stesso mese di ottobre, pubblicata nella G.U. n. 91 del 1 aprile 1981 e iscritta al n. 26 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 14 aprile 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza delle proposte questioni.

che: 2. - Provvedendo sui ricorsi separatamente proposti da Meola Carmine, Robles Pietro Filippo, Wannenes Dario, Biagiotti Valentino e De Franchis Carlo nei confronti dell'ENPAS (ricorsi poi riuniti), l'adito Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità dei commi 1 e 2 dell'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75 (il secondo dei quali sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti avanti ad autorità giudiziaria diversa dai t.a.r. alla data di entrata in vigore della legge con integrale compensazione delle spese tra le parti) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanza 11 dicembre 1980, notificata il successivo 23 e comunicata il 6 gennaio 1981, pubblicata nella G.U. n. 98 dell'8 aprile 1981 e iscritta a n. 49 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto depositato il 28 aprile 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione.

che: 3. - Provvedendo sull'appello proposto dall'ENPAS nei confronti di Alia Caterina ved. Copani avverso la sentenza 6-21 dicembre 1979, con cui il Pretore di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato l'Istituto a favore della Alia al pagamento della somma di lire 1.003.229 con interessi legali e svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 15 ottobre 1973 ex art. 14 d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, il Tribunale di Cosenza giudicò rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 u.c. (per il quale le somme dovute a titolo di prestazione a sensi dell'art. 3 della stessa legge non danno luogo a corresponsione di interessi) e 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., con ordinanza 9 gennaio 1981, comunicata il 17 e notificata il 18 del successivo mese di febbraio, pubblicata nella G.U. n. 227 del 19 agosto 1981 e iscritta al n. 222 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 1 settembre 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la irrilevanza e in ipotesi per la infondatezza delle proposte questioni.

che: 4. - Provvedendo sul ricorso proposto da Alibrandi Rosa ved. Verardi per conseguire la condanna dell'ENPAS, rimasto contumace, al pagamento della differenza tra l'indennità che sarebbesi dovuta corrispondere al marito defunto dott. Mario qualora gli fosse stata computata la tredicesima mensilità, e la indennità in effetti liquidata dall'Istituto, l'adito Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 commi 1 e 2 Cost., la questione, dalla ricorrente sollevata, di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 con ordinanza 9 marzo 1981, notificata il 13 e comunicata il 20 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 262 del 23 settembre 1981 e iscritta al n. 287 R.O. 1981. Avanti la Corte si é costituito per la Alia l'avv. Arrigo Gramaccini, giusta delega in margine alla comparsa di costituzione depositata il 10 luglio 1981, concludendo per l'accoglimento della proposta questione, per la manifesta infondatezza della quale ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 7 ottobre 1981.

che: 5. - Provvedendo sul ricorso proposto da Soffientini Angela nel contraddittorio dell'ENPAS al duplice fine di conseguire la riliquidazione, previo computo della tredicesima, della indennità di buonuscita e la corresponsione degli interessi, che assumeva dovutile per il ritardo, l'adito Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, giudicò non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 commi 1 e 2 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 nella parte in cui impone la compensazione delle spese tra le parti nei giudizi dichiarati estinti ai sensi della norma medesima con ordinanza 5 marzo 1981, notificata il 16 e comunicata il 24 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 262 del 23 settembre 1981 e iscritta al n. 307 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 13 ottobre 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione.

che: 6. - Provvedendo sul ricorso proposto da Di Marco Francesco nel contraddittorio dell'ENPAS al fine di conseguire la riliquidazione dell'indennità di buonuscita previo computo della tredicesima mensilità, l'adito Pretore di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, - dopo aver ritenuto irrilevanti, allo stato, le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Di Marco in relazione all'art. 4 u.c. l. 75/1980, con cui é stata esclusa la corresponsione di interessi per il ritardo nel pagamento delle somme spettanti a seguito di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, e in relazione all'art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 nella parte in cui esclude l'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita - giudicò non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1 e 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1 e 102 comma 1 Cost., con ordinanza 17 marzo 1981, notificata il 3 e comunicata il 6 del mese di aprile, pubblicata nella G.U. n. 276 del 7 ottobre 1981 e iscritta al n. 388 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 27 ottobre 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione.

che: 7, 8. - Lo stesso Pretore di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze emesse sotto la stessa data 17 marzo 1981 su separati ricorsi - non riuniti - di Borrelli Cosmo Onorio e di Zangari Calliope nel contraddittorio dell'ENPAS (ordinanze, debitamente notificate, comunicate, pubblicate e rispettivamente iscritte ai nn. 389 e 390 R.O. 1981), giudicò non manifestamente infondata la questione di costituzionalità già sollevata con la ordinanza iscritta al n. 388 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; comune a quello spiegato nell'incidente 388/1981 é l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

che: 9. - Provvedendo sull'appello proposto dall'ENPAS contro D'Alia Giorgio e Scambellone Filippo avverso la sentenza 15-17 ottobre 1979 con cui il Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato l'Istituto a pagare al D'Alia lire 3.123.787 per integrazione indennità di buonuscita e lire 1.767.071 per interessi e allo Sgambellone lire 962.757 per integrazione indennità di buonuscita e lire 263.032 per interessi, oltre le spese giudiziali liquidate in lire 450.000, il Tribunale di Genova giudicò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75 nella parte in cui impone l'estinzione d'ufficio, con compensazioni delle spese, dei processi pendenti aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con inclusione della 13 mensilità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanza 29 ottobre 1980, comunicata l'11 e notificata il 13 del mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 318 del 18 novembre 1981 e iscritta al n. 525 R.O. 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 9 dicembre 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione.

che: 10. - Provvedendo con ordinanza 9 giugno 1981 (notificata il 24 e comunicata il 26 dello stesso mese di giugno, pubblicata nella G.U. n. 5 del 6 gennaio 1982 e iscritta al n. 589 R.O. 1981) sul ricorso proposto da Malvezzi Ercole nel contraddittorio dell'ENPAS, l'adito Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, dichiarò rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1 e 103 comma 1 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75, viziato, sempre ad avviso del giudice a quo, anche da eccesso di potere legislativo perché, abrogata ogni diversa disposizione, attribuisce alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego spettanti ai dipendenti dello Stato e delle sue aziende autonome collocati a riposo. Avanti la Corte si é costituito Ercole Malvezzi, rappresentato e difeso, giusta procura speciale n. 3244 rep. per notar Pini di Modena, dall'avv. Mattia Persiani con deduzioni depositate il 18 settembre 1981, in cui ha svolto argomentazioni intese all'accoglimento della proposta questione (argomentazioni e conclusione ribadite nella memoria depositata il 9 febbraio 1982); ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 26 gennaio 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato e concluso per la infondatezza della questione (argomentazioni e conclusione ribadite nella memoria 12 febbraio 1981).

Considerato che: 11. - Carattere di novità rispetto alle questioni già giudicate infondate da questa Corte con sent. 185/1981 e di bel nuovo proposte nei dieci incidenti, la cui trattazione unitaria si appalesa opportuna, sembra rivesta il profilo di contrasto dell'art. 6 comma 2 l. 75/1980 in riferimento all'art. 3 Cost. (contrasto già escluso con il n. 10 del dispositivo della richiamata sentenza), prospettato con la ordinanza 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Genova a motivo della ipotizzata diversità dei presupposti dell'estinzione del processo, previsti nella legge impugnata, rispetto a quelli dell'istituto dell'estinzione, così come costruiti nel codice di rito civile. Ma l'argomento del giudice a quo non merita plauso perché il collegamento dell'estinzione - e non della possibile trasmigrazione del giudizio avanti il giudice competente o munito di giurisdizione - all'incompetenza o al difetto di giurisdizione del giudice adito rientra nella razionale discrezionalità del legislatore per poco si ponga mente all'art. 367 c.p.c., il quale non consente tale trasmigrazione le quante volte fornito di giurisdizione sia (non il giudice ordinario, ma) il giudice speciale.

che: 12. - Non diversa ha da essere la sorte della censura di eccesso di potere legislativo, di cui, secondo l'avviso espresso dal Pretore di Modena nella ordinanza 9 giugno 1981, sarebbe affetto l'art. 6 comma 1 l. 75/1980, perché questa Corte, nella motivazione in diritto della ripetuta sentenza (n. 36.2), non ha mancato di precisare che le controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome "non esigono minimamente per l'accertamento dei fatti l'utilizzazione di tecniche di cui la l. 533/1973 somministra messe assai più copiosa di quel che non sia riuscito ai conditores della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 di apprestare". Pertanto il legislatore ordinario non ha violato gli artt. 3, 24 comma 1 e 103 comma 1 Cost., cui nulla di sostanzioso aggiunge la prospettazione dell'eccesso di potere legislativo per esser del tutto razionale la scelta operata dal legislatore medesimo.

che: 13. - Per il resto nessun argomento nuovo viene nelle ordinanze di rimessione svolto che induca a dubitare della validità dei giudizi d'infondatezza formulati nella sentenza 185/1981.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost. con ordinanza 9 ottobre 1980, e dallo stesso Pretore, anche in riferimento all'art. 103 comma 1 Cost. e sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, con ordinanza 9 giugno 198l;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 24 commi 1 e 25 comma 1 Cost., con ordinanza 9 ottobre 1980;

c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2 l. 20 marzo 1980 n. 75, sollevata dal Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza 11 dicembre 1980 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e dal Pretore di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, con le tre ordinanze rese il 17 marzo 1981 in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1 e 102 comma 1 Cost.;

d) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 u.c. e 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75, sollevata dal Tribunale di Cosenza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., con ordinanza 9 gennaio 198l;

e) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75, sollevata dal Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza 5 marzo 1981, in riferimento all'art. 24, commi 1 e 2 Cost., e dal Tribunale di Genova con ordinanza 29 ottobre 1980 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1982.