SENTENZA N. 59
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 del d.l. 9 luglio 1980, n. 301 e degli artt. 85 e 86 del d.l. 30 agosto 1980, n. 503 aventi per oggetto disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, promossi con ricorsi della Regione autonoma della Sardegna, notificati il 5 agosto e il 30 settembre 1980, rispettivamente depositati in cancelleria l'8 agosto e il 9 ottobre 1980, iscritti ai nn. 15 e 20 del registro ricorsi 1980, ricorsi dei quali é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 242 e 291 del 1980.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso, notificato il 5 agosto 1980 e depositato il successivo 8, pubblicato nella G. U. n. 242 del 3 settembre 1980, e iscritto al n. 15 R. ric. 1980, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente, autorizzato con delibera 17 luglio 1980 della Giunta e rappresentato e difeso, giusta procura speciale 18 luglio 1980 per notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe Guarino, chiese dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 d. legge 9 luglio 1980, n. 301 (entrato in vigore lo stesso 9 luglio 1980), recante "misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi riprodotte nella memoria 5 febbraio 1981. Nell'atto depositato il 23 agosto 1980, il Presidente del Consiglio dei ministri dié notizia della mancata conversione in legge del d. legge impugnato e in subordine concluse per la reiezione del ricorso della Regione. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli svolse la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e l'avv. dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri illustrarono le già prese conclusioni.
2. - Con ricorso, notificato il 30 settembre 1980 e depositato il successivo 9 ottobre, pubblicato nella G.U. n. 291 del 22 ottobre 1980 e iscritto al n. 20 R. ric. 1980, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente, autorizzato con delibera 12 settembre 1980 della Giunta e rappresentato e difeso, giusta procura speciale 15 settembre 1980 per notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe Guarino, - premesso che il d. legge 301/1980, i cui artt. 54 e 55 avevano formato oggetto del ricorso 15/1980, era decaduto per mancata conversione, chiese dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 85 e 86 del d. legge 30 agosto 1980, n. 503 (entrato in vigore il 1 settembre 1981), recante "disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45 d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi riprodotte nella memoria depositata il 5 febbraio 1981. Nell'atto 8 ottobre 1980, depositato il successivo 20, il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere avvertito che anche il d. legge 503/1980 era decaduto per mancata conversione, argomentò e concluse per l'infondatezza del ricorso della Regione. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli svolse la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e l'avv. dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri insistettero nelle già prese conclusioni.
3. - Con ordinanza 8 giugno 1981 n. 97, la Corte, riuniti i due ricorsi, rilevò
I) che per l'art. 54 d. legge 301/1980 "Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con la tesoreria dello Stato. Le richieste di prelevamento debbono essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario. Gli eventuali fondi a disposizione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale. Le regioni sono tenute a produrre ogni mese al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare della disponibilità bancaria di cui al secondo comma",
II) che per l'art. 55 dello stesso decreto-legge "I conti correnti, liberi o vincolati presso la tesoreria centrale, sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma. I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo",
III) che per l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980 n. 687, entrata in vigore il successivo 31 ottobre, "gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980, in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni".
Sulla base delle riassunte rilevazioni, la Corte - riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito dei due ricorsi e segnatamente sulle conseguenze sui medesimi della mancata conversione dei decreti impugnati - reputò necessario verificare se
a) nel periodo 9 luglio-31 agosto 1980 siano stati compiuti atti previsti nell'art. 54 decreto legge 301/1980, e
b) nel periodo 1-30 settembre 1980 siano stati compiuti atti previsti nell'art. 85 decreto legge 503/1980 e, pertanto, a sensi dell'art. 26 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato nell'art. 22 legge 11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 12 delle norme integrative 16 marzo 1956,
I) ordinò al Ministero del Tesoro di depositare in copia autentica, entro il 31 luglio 1981 nella cancelleria della Corte costituzionale, i documenti attestanti i versamenti riflettenti le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alla Regione autonoma della Sardegna in conto corrente non vincolato con la tesoreria centrale dello Stato e le richieste di prelevamenti dal conto formulate dalla Regione autonoma della Sardegna, e le dichiarazioni sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, da cui risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie a seguito di richieste di prelevamenti; il tutto limitatamente al periodo 9 luglio-30 settembre 1980;
II) ordinò alla Regione autonoma della Sardegna di depositare in copia autentica, entro il 31 luglio 1981 nella cancelleria della Corte costituzionale, i documenti attestanti le richieste di prelevamenti dal conto corrente non vincolato con la Tesoreria centrale dello Stato formulate dalla Regione, e le dichiarazioni sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, da cui risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie a seguito di richieste di prelevamenti; il tutto limitatamente al periodo 9 luglio-30 settembre 1980.
Il 24 giugno 1981 il Ministero del Tesoro - Direzione generale del Tesoro ha provveduto a depositare quindici documenti nonché copia del parere dell'Avvocatura dello Stato concernente la corresponsione degli interessi sul conto corrente per il periodo 9 luglio-30 settembre 1980, accompagnati con lettera di pari data.
Il 29 luglio 1981 il Presidente della Regione ha provveduto a depositare sei documenti accompagnati con lettera del 27 luglio.
4. - Nella memoria 12 gennaio 1982 depositata il successivo 13, la Regione ha richiamato la sent. 95/1981 la cui declaratoria di illegittimità della legge 168/1968 consentirebbe di argomentare e di concludere nello stesso senso per le norme in atto impugnate che ripropongono aggravandola la disciplina già dichiarata illegittima, ha rilevato che la documentazione, prodotta a seguito della ordinanza istruttoria 97/1981, pone in chiaro che gli impugnati decreti legge hanno avuto esecuzione nel periodo di vigenza e, pertanto, la materia del contendere non sarebbe cessata, e che il carattere infruttifero dei conti correnti si risolve in vera e propria spoliazione di redditi incidente sull'autonomia costituzionalmente protetta della Regione, ha infine osservato che il dovere, per la Regione, di rispettare la legge di contabilità generale dello Stato, non conferirebbe base di legittimità alla normativa impugnata non solo perché la legge statale di contabilità si applica alla Regione sol nei limiti in cui le sue disposizioni siano applicabili laddove incompatibili sono le norme de quibus, ma anche perché la ripetuta legge statale non potrebbe legittimare norme statali che, come quelle impugnate, sottraggano alla Regione parte dei redditi.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 1982, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione si é rimesso agli scritti; l'Avv. dello Stato Azzariti, dal suo canto, ha opposto che la conservazione degli atti emanati sulla base dei due decreti legge decaduti e dei consecutivi effetti e rapporti, disposta con l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980 n. 687, non impedirebbe - stante la diversità obiettiva delle disposizioni - la cessazione della materia del contendere, per la cui declaratoria ha insistito, e che la sent. 95/1981, per riflettere l'iter formativo della legge dichiarata illegittima, sarebbe estranea alla attuale disamina.
Considerato in diritto
5. - I due ricorsi sono inammissibili perché diretti contro decreti-legge decaduti, a conservare in vita i quali non giova la legge 28 ottobre 1980, n. 687, che ha per oggetto atti e provvedimenti emanati e rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi, e non i dd.ll. 9 luglio 1980, n. 301 e 30 agosto 1980, n. 503. Né la tangibile diversità di obietti consente di ravvisare nella legge 687/1980 idoneo equipollente di legge di conversione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità dei ricorsi proposti l'uno il 5 agosto 1980 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 d. legge 9 luglio 1980, n. 301 e l'altro il 30 settembre 1980 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 85 e 86 d. legge 30 agosto 1980, n. 503 dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1982.