ORDINANZA N. 46
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. ANTONINO DE STEFANO
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma terzo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dal tribunale di Genova nei procedimenti penali riuniti a carico di Bizzi Ombellina ed altri, iscritta al n. 862 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 6 febbraio 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 12 dicembre 1978 il Tribunale di Genova, nei procedimenti penali riuniti a carico di Bizzi Ombellina ed altri, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, ai sensi del quale chiunque abbia commesso il reato di aborto di donna consenziente prima dell'entrata in vigore di detta normativa, non é punibile se il giudice accerta che sussistono le condizioni previste negli artt. 4 e 6 della stessa legge n. 194;
che dal suddetto giudice si deduce come analogo accertamento, da parte del giudice o di altri soggetti, non sia richiesto, dove si tratta di future interruzioni della gravidanza, e si assume che la gestante sia abilitata ad abortire, senza restrizioni o controlli, una volta espletate le modalità procedurali prescritte dalla vigente legge, presso una sede autorizzata;
che, ciò posto, si denuncia l'ingiustificatezza della differenza di trattamento, fondata sul mero criterio dell'aver commesso il fatto prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa, o invece dopo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione, com'è prospettata, non risulta adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza, difettando nell'ordinanza di rinvio qualsiasi descrizione della specie sottoposta all'esame del giudice a quo;
che la Corte ha in precedenti pronunzie dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194, prospettata sostanzialmente sotto gli stessi profili dedotti nella specie, sempre per la considerazione che il provvedimento di rimessione non era adeguatamente motivato in punto di rilevanza;
che la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.