Sentenza n. 37 del 1982
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SENTENZA N. 37

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli articoli 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Padova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Scarin Umberto ed altri e l'INPS, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

2) ordinanza emessa il 2 gennaio 1976 dal pretore di Brescia, nel procedimento civile vertente tra Golfetto Maria e l'INPS, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 14 giugno 1977 dal pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Gremmo Stefanina e l'INPS, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977;

4) ordinanza emessa il 25 giugno 1980 dal tribunale di Parma, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Poli Emore ed altri e l'INPS, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 24 settembre 1980.

Visti gli atti di costituzione di Scarin Umberto ed altri, di Golfetto Maria e dell'INPS, e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Pasquale Vario, delegato dagli avvocati Giulio Abati e Giovanni Belloni, per l'INPS, e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorsi prodotti al pretore di Padova, in qualità di giudice del lavoro, quattro pensionati (Scarin Umberto, Perrero Gemma, Saggia Carlotta, Caporello Gino) esponevano di aver inoltrato all'INPS domande intese ad ottenere la riliquidazione della pensione in base all'art. 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, ma che le domande erano state respinte con la motivazione che, non avendo essi fruito della integrazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, per aver optato per la pensione liquidata con il sistema contributivo, non avevano diritto alla riliquidazione. Affermavano, pertanto, che la riliquidazione in parola doveva intendersi estesa anche ai pensionati che avessero ottenuto la pensione nella forma contributiva, e non limitata - come sostenuto dal convenuto INPS - ai pensionati con la forma retributiva. In quest'ultima ipotesi, infatti, la menzionata normativa, così interpretata, sarebbe stata in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Dopo aver disposto la riunione dei giudizi, il pretore pronunciava, in data 24 aprile 1975, un'ordinanza, con la quale dichiarava, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo comma, e 14, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui "viene escluso" (come testualmente é scritto nel dispositivo del provvedimento) che la riliquidazione della pensione - mediante parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori - venga effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate in forma retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato luogo alla integrazione di cui all'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Nella motivazione del provvedimento di rimessione, il pretore osserva che, con l'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, la facoltà di chiedere la riliquidazione della pensione con il diverso computo dei contributi volontari previsto dall'art. 9 dello stesso provvedimento, deve ritenersi accordata dalla legge ai soli titolari di pensioni liquidate in forma retributiva. A suo avviso, infatti, il termine "fruito", contenuto nel primo comma dell'art. 14, va riferito solo a coloro che, avendo effettivamente percepito la pensione retributiva senza avvalersi della potestà di opzione (per la liquidazione in forma contributiva) prevista dall'art. 14 del d.P.R. n. 488 del 1968, abbiano goduto in concreto, e cioé materialmente, della "integrazione" (pari a 18,72 volte l'importo dei contributi base) prevista, in relazione ai contributi volontari, dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo. Il richiamo che questa disposizione fa al precedente art. 5 (che istituì la pensione retributiva) avrebbe infatti un valore chiaramente limitativo.

Così disponendo, però, le norme denunciate, secondo il giudice a quo, determinano una discriminazione tra coloro che prima del 1 luglio 1972 - data di entrata in vigore del d.P.R. n. 1432 del 1971 - abbiano fruito della pensione retributiva integrata ai sensi del citato art. 11 del decreto n. 488, e coloro che fino a tale data abbiano goduto della pensione contributiva. Discriminazione che, in concreto, si traduce in un diverso trattamento per le due categorie di pensionati, potendo accadere che, ripetendo - dall'inizio del periodo contributivo giuridicamente rilevante e per effetto della ammessa riliquidazione - il conteggio delle due forme di pensione, contributiva e retributiva, quest'ultima possa essere determinata in misura più vantaggiosa di quella contributiva già assegnata e percepita, determinando un risultato opposto a quello raggiunto prima dell'entrata in vigore delle norme in esame. A giudizio del pretore tale discriminazione sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il diverso trattamento non avrebbe fondamento in situazioni di fatto obiettivamente diverse.

Quanto al contrasto delle norme impugnate con l'art. 38 della Costituzione, il giudice a quo osserva che tale norma conferisce al legislatore ordinario il compito di promuovere le condizioni per una piena tutela assicurativa e previdenziale, e che a questo precetto hanno dato attuazione sia l'art. 9 (per coloro che avendo versato contributi volontari abbiano ottenuto la pensione retributiva in data 1 luglio 1972), sia l'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, parificando al trattamento da pensione retributiva successivo al 1 luglio 1972 quello spettante per lo stesso titolo dal 1 maggio 1968 al 1 luglio 1972. Restano per contro esclusi dalla parificazione - in ciò, appunto, il limite che secondo il pretore "si prospetta incostituzionale" - coloro che abbiano fruito della pensione contributiva, più favorevole fino al 1 luglio 1972, ma più sfavorevole da tale data rispetto al trattamento da pensione retributiva.

2. - Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, si sono costituiti innanzi a questa Corte lo Scarin, con gli altri ricorrenti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Bussi, e l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Battista Rossi Doria e Giulio Abati. É anche intervenuta, per il Presidente del Consiglio, l'Avvocatura dello Stato.

I ricorrenti, nell'atto di deduzioni in data 28 ottobre 1975, hanno preliminarmente ricordato che, accanto al principio della c.d. pensione retributiva, introdotto dal d.P.R. n. 488 del 1968, veniva stabilito, dallo stesso decreto e dalle norme successivamente emanate in materia, il principio che fra i trattamenti pensionistici che avrebbero potuto derivare per il lavoratore dal vecchio o dal nuovo sistema, il lavoratore aveva diritto a quello più favorevole. Sostengono, poi, che la disposizione dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971 sulla facoltà di chiedere la riliquidazione della pensione attraverso il diverso sistema di utilizzazione dei contributi volontari previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva. La "integrazione" della pensione (contributi volontari - base per 18,72) che essi avevano chiesto a suo tempo avvalendosi del disposto dell'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, non aveva invero comportato alcun aumento della pensione sol perché questa - liquidata secondo le norme anteriori al 1 maggio 1968 (e cioè in forma contributiva) - era risultata di importo superiore a - quella calcolata (in forma retributiva) ex art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968. Tuttavia, pur non dando luogo a vantaggi economici, la "variazione", quanto ai dati costitutivi della pensione, c'era stata, dovendosi quindi ritenere acquisito il presupposto, in base al quale, a norma dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971 (attraverso il richiamo da esso fatto all'art. 11 del d.P.R. n. 488 del 1968), i titolari di pensione, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, potevano ottenerne la riliquidazione secondo le norme dell'art. 9 dello stesso decreto (equiparazione dei contributi volontari ai contributi obbligatori), riliquidazione che, se effettuata, avrebbe portato la pensione, per tutti i ricorrenti, a un livello sicuramente maggiore di quella in pagamento.

Le obiezioni formulate al riguardo, nel giudizio a quo, dall'INPS - osserva ancora la difesa dei ricorrenti - col dare all'art. 11 del d.P.R. n. 488 del 1968 una interpretazione fondata su una inaccettabile distinzione tra il "fruire" e "l'aver tratto beneficio", e col sostenere che i ricorrenti, avendo ottenuto la liquidazione della pensione in forma contributiva con unica disciplina dei contributi obbligatori e volontari, non avrebbero "tratto beneficio" dalla "integrazione" prevista dal suddetto art. 11, cadono se si tenga presente che proprio in forza della nuova disciplina cui vennero assoggettati i contributi volontari dall'art. 9 del d.P.R. n. 1432 del 1971, che li ha equiparati in toto a quelli obbligatori, le loro pensioni, se riliquidate, sarebbero sicuramente di importo più elevato di quelle attualmente in pagamento. Le norme degli artt. 9, primo comma, e 14, primo comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971, sarebbero altrimenti viziate da illegittimità costituzionale, perché determinerebbero una discriminazione fra coloro che, prima del 1 luglio 1972 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 1432), hanno fruito (nel senso dato a tale espressione dall'INPS) della pensione retributiva integrata ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 488 del 1968, e coloro che fino a quella data hanno goduto della pensione contributiva. La differenza fra la disciplina delle due situazioni non troverebbe, infatti, fondamento in una diversità obiettiva delle stesse. Se fosse esatta la interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432, sostenuta dall'INPS, d'altra parte, se ne dovrebbe altresì concludere che siano in contrasto con il principio sancito dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, le norme per effetto delle quali coloro che prima del 1 luglio 1972 fruivano della pensione contributiva in quanto più favorevole, debbano finire per avere un trattamento più sfavorevole dopo questa data.

Dal canto suo, nell'atto di deduzioni, in data 27 ottobre 1975, l'INPS chiede che la questione sollevata dal pretore di Padova sia dichiarata non rilevante o comunque infondata. Premesso, in fatto, che tutti gli attori della controversia di merito avevano domandato all'Istituto "la riliquidazione nel sistema retributivo", e che l'Istituto aveva ritenuto che l'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, in base al quale essi avevano preteso la riliquidazione, era inapplicabile a loro favore poiché essi beneficiavano di pensione contributiva, la difesa dell'Istituto osserva esser noto che nel sistema di liquidazione c.d. contributiva i contributi di qualsiasi specie si sommano, nel momento in cui sorge il diritto al versamento della prestazione, indipendentemente dal loro tipo: obbligatori, volontari, figurativi. Pertanto, mentre é certo che, per i titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, la contribuzione volontaria versata é entrata a far parte degli elementi di calcolo della prestazione, per contro, nel sistema di calcolo della pensione c.d. "retributiva", quale configurato dagli artt. 5 e 6 del decreto n. 488 del 1968, non erano considerati i contributi versati volontariamente, i quali davano solo luogo, in base all'art. 11 dello stesso decreto, ad una integrazione. Si era temuto, infatti, che per le pensioni liquidate in forma retributiva, il calcolo dei contributi volontari - generalmente di importo inferiore a quelli obbligatori - potesse condurre ad un abbattimento della retribuzione media del triennio considerabile. Senonché, provvedendo al riordino della prosecuzione volontaria il d.P.R. n. 1432 del 1971, con l'art. 9, primo comma, parificava, anche nell'importo, la contribuzione volontaria alla contribuzione obbligatoria. Pertanto, la riliquidazione prevista dall'art. 14, operando e rimanendo esclusivamente nell'ambito del sistema retributivo, non fa che utilizzare, con il rinvio all'art. 9, in modo che si deve riconoscere corrispondente al sistema di liquidazione contributivo, la contribuzione volontaria. Contribuzione volontaria che, per contro, i titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, come i ricorrenti, non possono pretendere di utilizzare, perché l'hanno già utilizzata, giacché fin da principio, fin dal momento della liquidazione originaria, essa ha fatto parte della base contributiva del calcolo della loro pensione.

Secondo la difesa dell'INPS ciò dimostrerebbe la mancanza di rilevanza, nei giudizi di merito, della questione sollevata, ma dimostrerebbe altresì la infondatezza della pretesa violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione. Se infatti, secondo l'attuale normativa, le liquidazioni, sia col sistema contributivo che col sistema retributivo, tengono conto - sostanzialmente nello stesso modo - dei contributi versati volontariamente, gli artt. 9 e 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971 non possono essere censurati per la diversità di trattamento o per la mancata osservanza dell'obbligo di provvedere alla tutela assicurativa.

Per quanto poi riguarda l'affermazione dei ricorrenti che la scelta da essi fatta a suo tempo del sistema "contributivo" di liquidazione della prestazione sarebbe divenuta loro dannosa per la sopravvenienza, a favore di coloro che ebbero la liquidazione col sistema retributivo, della computabilità, nel calcolo della pensione, della contribuzione volontaria, la difesa dell'INPS osserva che essa presuppone accertato - in punto di fatto - che effettivamente, nella situazione contributiva di ciascun ricorrente, la liquidazione della pensione col sistema retributivo, con la correzione portata dall'art. 9 del d.P.R. n. 1432 del 1971, potesse essere più favorevole. Ma poiché ciò non é stato accertato, si manifesta, da altro punto di vista, l'attuale non rilevanza sui giudizi di merito della questione prospettata.

Nell'atto di intervento, in data 7 ottobre 1975, l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Secondo l'Avvocatura, infatti, la disparità di trattamento individuata dal giudice a quo non sussiste, giacché la categoria dei titolari di pensione contributiva non é confrontabile con quella dei titolari di pensione retributiva, trattandosi di posizioni soggettive e oggettive nettamente differenziate. Con particolare richiamo alla sentenza di questa Corte n. 128 del 1973, l'Avvocatura osserva, inoltre, che con tale sentenza non soltanto si é riconosciuto, riguardo alle pensioni corrisposte dall'INPS, che il trattamento pensionistico può essere diverso a seconda che le prestazioni siano state liquidate con decorrenza anteriore o posteriore ad una determinata data, ma si é altresì ritenuto che la legislazione previdenziale corrisponde all'attuazione di una politica legislativa, alla quale viene data esecuzione con necessaria gradualità, dato che la modifica del sistema pensionistico non può essere compiuta né uno actu né in un solo momento, e che al legislatore ordinario spetta di determinare l'ammontare delle prestazioni con una razionale considerazione anche delle effettive disponibilità finanziarie.

Ad avviso dell'Avvocatura le disposizioni impugnate non sono in contrasto neppure con l'art. 38 della Costituzione. Confrontando i due metodi di determinazione della pensione, retributiva e contributiva, non ne risulterebbe infatti una ingiustificata disparità di disciplina. Come fu affermato nella succitata sentenza n. 128 del 1973, alle due categorie di pensionati sono riservati trattamenti che, pur nella loro diversità, rispondono alla logica dell'intero sistema previdenziale e assicurativo.

3. - Con ricorso al pretore di Brescia, in qualità di giudice del lavoro, in data 12 aprile 1975, Golfetto Maria, titolare di pensione di vecchiaia, liquidata in forma contributiva, premesso che la domanda da essa rivolta all'INPS, per ottenere la riliquidazione della pensione stessa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. n. 1432 del 1971, era stata respinta, chiedeva venisse dichiarato che ella aveva diritto alla richiesta riliquidazione, e che l'INPS era quindi tenuto a corrisponderle le somme in più maturate a suo favore. In via subordinata, la ricorrente chiedeva altresì che la causa fosse rimessa a questa Corte per la dichiarazione di illegittimità, in base all'art. 3 della Costituzione, del suddetto art. 14, per la ingiustificata disparità di trattamento, tra assicurati trovantisi in identiche condizioni, che esso pone in essere.

Avviata la trattazione della causa, il pretore, su concorde richiesta delle parti, disponeva la riunione del processo con altro promosso anch'esso dalla Golfetto contro l'INPS per la mancata applicazione in suo favore, perché titolare di pensione liquidata in forma contributiva, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, dell'aumento del dieci per cento previsto (per le pensioni contributive con decorrenza anteriore a tale data, ma non per le pensioni, se liquidate ugualmente in forma contributiva, con decorrenza successiva) dall'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Dopo di che il pretore emetteva, in data 2 gennaio 1976, un'ordinanza, con la quale, in riferimento, in entrambi i casi, agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dichiarava non manifestamente infondata sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, "nella parte in cui esclude che la riliquidazione della pensione possa essere attuata a favore di chi non abbia usufruito dell'integrazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488", sia la questione di legittimità costituzionale - anch'essa sollevata dalla ricorrente - dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153, "nella parte in cui esclude dall'aumento del 10 per cento le pensioni liquidate in base al sistema contributivo con decorrenza successiva al 1 gennaio 1969". Sospeso il giudizio, disponeva perciò la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nella motivazione del provvedimento di rimessione, il pretore, dopo aver escluso che l'art. 14 del decreto legislativo n. 1432 del 1971 possa interpretarsi - come sostenuto in via principale dalla ricorrente - nel senso che la facoltà di chiedere la riliquidazione della pensione spetti anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, e constatato, perciò, che la questione di legittimità costituzionale, prospettata in subordine nei confronti della medesima norma, é rilevante ai fini della decisione, osserva che la disposizione impugnata - che sostanzialmente é una norma di carattere transitorio - pone in essere, tra coloro che prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1432 del 1971 abbiano goduto di pensione retributiva "integrata" e coloro che abbiano goduto di pensione contributiva., una disparità di trattamento che, dati i vantaggi economici che la riliquidazione può comportare per chi può ottenerla, appare ingiustificata. L'escludere i titolari di pensione liquidata in forma contributiva da quella che sostanzialmente é una innovazione migliorativa, maggiormente consona ad un sistema assicurativo evoluto e proporzionato alle contribuzioni effettuate, appare infatti arbitrario e contrario al principio generale del diritto di scelta del sistema liquidativo più favorevole, dettato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 488 del 1968, e ribadito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 1432 del 1971. L'art. 14 del decreto n. 1432, perciò, nella parte in cui esclude dalla facoltà di ottenere la riliquidazione della pensione i titolari di pensioni non liquidate in forma retributiva, si dimostra in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto disciplina in modo diverso situazioni eguali. Ed appare altresì in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, perché, attribuendo efficacia diversa, in situazioni eguali, ai contributi versati, attua una imperfetta tutela assicurativa.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, con atto di deduzioni in data 6 aprile 1976 si é costituita innanzi a questa Corte la Golfetto, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Bussi, il quale ha concluso per la fondatezza di entrambe le questioni.

Non si é costituito l'INPS, mentre é intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate dal pretore di Brescia siano dichiarate manifestamente infondate.

4. - Con ricorso al pretore di Biella, in qualità di giudice del lavoro, in data 7 aprile 1977, Gremmo Stefanina, premesso che dal 1 gennaio 1972 era titolare di pensione liquidata, su sua richiesta, in forma contributiva, in quanto, se liquidata in forma retributiva, secondo le nuove norme introdotte dal d.P.R. n. 488 del 1968, sarebbe risultata di importo sensibilmente inferiore, esponeva che, essendo nel frattempo entrato in vigore il d.P.R. n. 1432 del 1971, potendo ella far valere diversi anni di contributi volontari, calcolati i quali nel modo previsto dall'art. 9, primo comma, dello stesso decreto, se la sua pensione fosse stata liquidata in forma retributiva, sarebbe risultata di importo superiore a quello ottenuto con la liquidazione effettuata (in forma contributiva), aveva richiesto che la pensione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto n. 1432, le fosse liquidata in forma retributiva, con il calcolo dei contributi volontari nel modo suddetto; che la sua istanza in tal senso era stata però respinta dall'INPS, in base all'assunto che le invocate norme del decreto legislativo n. 1432 del 1971, erano applicabili ai soli titolari di pensioni già liquidate in forma retributiva. Perciò, sostenendo che la presa di posizione dell'INPS si basava su una interpretazione puramente formale delle norme suddette, che non poteva essere condivisa, la ricorrente chiedeva dichiararsi che essa aveva diritto a valersi della facoltà di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 1432, e, conseguentemente, il diritto alla riliquidazione della pensione in forma retributiva anche in rapporto ai contributi volontari nel senso sopra specificato.

Costituitosi in giudizio, con una memoria difensiva, l'INPS concludeva per il rigetto di tutte le istanze della ricorrente.

All'udienza del 14 giugno 1977, il pretore pronunciava un'ordinanza con la quale, sospeso il giudizio, sollevava, d'ufficio, in relazione agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971.

Dopo aver considerato che, risultando esatta, riguardo alla interpretazione delle su indicate disposizioni degli artt. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971 e 11 del d.P.R. n. 488 del 1968, la tesi, sostenuta dall'INPS, che esse si applicano alle sole pensioni già liquidate in forma retributiva, alla stregua della normativa vigente il ricorso della Gremmo dovrebbe essere rigettato, il giudice a quo osserva nondimeno che, istituita, con il d.P.R. n. 488 del 1968, la regola della liquidazione retributiva, la facoltà della liquidazione in forma contributiva é stata, per le pensioni con decorrenza successiva al 1 maggio 1968, mantenuta eccezionalmente in vigore, fino al 31 luglio 1976, al solo scopo di non pregiudicare eventuali trattamenti di maggior favore. Pertanto, per le pensioni con decorrenza successiva al 1 maggio 1968, la differenziazione fra liquidazione in forma contributiva e liquidazione in forma retributiva non ha altra ratio che quella di assicurare il trattamento comunque più favorevole all'avente diritto, secondo un principio ribadito (proprio riguardo alla "riliquidazione"prevista dall'art. 14) dall'art. 15 del decreto legislativo n. 1432 del 1971. Lo stesso art. 14 prevede una possibilità di effetto retroattivo dell'applicazione dei criteri di liquidazione che il decreto legislativo n. 1432 introduce all'art. 9, consentendo di fruire dei medesimi (a partire dal 1 luglio 1972) anche ai titolari di pensione già liquidata in precedenza, purché con decorrenza posteriore al 1 maggio 1968. Tuttavia, la mancata previsione di tale facoltà, a parità di presupposti sostanziali (nella specie non contestati), per i titolari di pensione già liquidata facoltativamente in forma contributiva, appare, in relazione alla cennata ratio del mantenimento della possibilità di liquidazione in detta forma, del tutto priva di giustificazioni basate su differenze di situazioni reali, e contrastante con il principio dell'assicurazione in ogni caso del trattamento più favorevole. Conseguentemente, la discriminazione in tal modo operata dall'art. 14 del decreto legislativo n. 1432 del 1971 risulta incompatibile con gl'invocati precetti costituzionali.

Notificata, comunicata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 5 ottobre 1977) l'ordinanza di rinvio, Gremmo Stefanina, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Agostini, ha depositato atto di deduzioni in data 3 gennaio 1979, quindi fuori termine. Non si é costituito l'INPS. É, invece, intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, in data 8 ottobre 1977, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

5. - In cinque giudizi analoghi ai precedenti e come questi riuniti, promossi da Poli Emore, Iori Giuseppe, Miari Celso, Pioli Ferruccio e Valeriani Giovanni, il tribunale di Parma, con ordinanza 25 giugno 1980, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, in relazione agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione, "nella parte in cui esclude, a parità di altri presupposti sostanziali, per i titolari di pensione già liquidata in forma contributiva, con decorrenza successiva al 1 maggio 1968, la possibilità di ottenere la riliquidazione della pensione secondo le norme del citato d.P.R. del 1971".

Notificata, comunicata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 24 settembre 1980) l'ordinanza di rinvio, Poli Emore e gli altri ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Agostini, hanno depositato atto di deduzioni il 23 ottobre 1980, quindi fuori termine. Si é costituito l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Elvira Rainone Tripputi e Giovanni Belloni; mentre per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

Nell'atto di deduzioni dell'INPS si riproducono le tesi e gli argomenti già svolti nel giudizio promosso dal pretore di Padova.

A sua volta l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Parma, investe, sotto profili sostanzialmente analoghi, la stessa norma impugnata innanzi a questa Corte con la summenzionata ordinanza del pretore di Padova, ribadisce, con diffusi richiami alla sentenza n. 128 del 1973, le deduzioni e gli argomenti svolti in quel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

6. - Alla pubblica udienza del 21 ottobre 1981, dopo che il giudice Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avvocato Pasquale Vario (per l'INPS) e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli hanno ribadito i motivi dedotti a sostegno della non fondatezza delle sollevate questioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione sollevata dalle quattro ordinanze in epigrafe, nei termini e con le motivazioni di cui in narrativa, può così enunciarsi: se il combinato disposto degli artt. 9, comma primo, e 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi) contrasti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui consente la riliquidazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), sulla base dei nuovi criteri previsti circa il calcolo dei contributi volontari, e con effetto dal 1 luglio 1972, ai soli titolari di pensioni liquidate, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, in forma retributiva, i quali abbiano fruito dell'integrazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, escludendone i titolari di pensioni liquidate, con pari decorrenza, in forma contributiva.

Nel dispositivo dell'ordinanza del pretore di Padova si legge che le norme suddette vengono impugnate nella parte in cui viene "escluso" che la riliquidazione venga effettuata per le sole pensioni liquidate in forma retributiva: come si evince anche dalla motivazione, si tratta di mero errore materiale, dovendosi invece intendere, secondo quanto già puntualizzato, che le norme impugnate accordano la riliquidazione ai soli titolari di pensioni liquidate in forma retributiva.

2. - Una delle quattro ordinanze (e precisamente quella emessa dal pretore di Brescia) solleva anche questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, liquidate (per opzione degl'interessati) in base al sistema contributivo.

3. - Stante la identità o la connessione delle questioni su cui vertono, i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. - La questione dell'art. 9 della legge n. 153 del 1969, deferita solo dal pretore di Brescia, é stata già decisa da questa Corte che, con sentenza n. 37 del 1977, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di detta norma appunto "nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968". Venuto perciò meno l'oggetto del presente giudizio, la questione, in conformità alla prassi seguita da questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata.

5. - Per quanto concerne l'altra questione, va preliminarmente ricordato che il d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in adempimento della delega conferita con legge 21 luglio 1965, n. 903, e rinnovata ed integrata con legge 18 marzo 1968, n. 238, ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Al sistema "contributivo" (riferito all'ammontare dei contributi versati) cui erano informate le precedenti leggi, é stato infatti sostituito il sistema "retributivo" (riferito alle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore).

L'art. 14 di tale decreto aveva concesso ai lavoratori la facoltà di chiedere - per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970 - la liquidazione secondo il precedente sistema contributivo, qualora il trattamento così determinato risultasse superiore a quello derivante dall'applicazione del nuovo sistema retributivo. Successivamente l'art. 54, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, stabiliva che tale facoltà di opzione potesse essere esercitata fino al 31 dicembre 1971; termine che, come previsto dal secondo comma dello stesso art. 54, veniva ulteriormente prorogato, con d.P.R. 31 dicembre 1971, al 31 luglio 1976.

A sua volta l'art. 11 dello stesso decreto n. 488 del 1968 aveva stabilito (per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1970, e in virtù dell'art. 23 quinquies decies del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, anche per quelle con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1971 e il 30 giugno 1972) che i contributi volontari versati dagli iscritti dessero luogo ad una integrazione, pari a 18, 72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base, della pensione annua, liquidata in forma retributiva.

Il successivo d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, emanato in base alla delega conferita con l'art. 35, lett. b, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed avente ad oggetto il riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha stabilito, all'art. 9, che, nelle pensioni liquidate con il sistema retributivo, i contributi volontari siano parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile. Ed ha concesso, con l'art. 14, ai titolari di pensione, "i quali hanno fruito, in base ai contributi volontari versati, dell'integrazione prevista" dal citato art. 11 del decreto n. 488 del 1968, la possibilità di richiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore (1 luglio 1972), la riliquidazione della pensione secondo le norme dettate dal menzionato art. 9, e cioè sulla base della parificazione dei contributi volontari agli obbligatori.

6. - I giudizi a quibus traggono tutti origine da richieste avanzate all'INPS, e da questo respinte, da titolari di pensioni liquidate con il sistema contributivo, a seguito di opzione esercitata in virtù del citato art. 14 del decreto n. 488 del 1968, e nella cui base, formata dall'ammontare dei contributi versati, concorrono anche contributi volontari. Richieste intese ad ottenere la riliquidazione della pensione in applicazione dell'art. 14 del decreto n. 1432 del 1971, e cioé con il sistema retributivo, e con il concorso dei contributi volontari, parificati ai contributi obbligatori secondo i criteri dettati dall'art. 9 dello stesso decreto n. 1432.

Le richieste poggiavano su una interpretazione dell'art. 14, tale da consentire la riliquidazione, non soltanto ai titolari di pensione liquidata con il sistema retributivo ed accompagnata dalla integrazione annua pari a 18,72 volte l'importo dei contributi volontari, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto n. 488 del 1968, ma anche ai titolari di pensione liquidata con il sistema contributivo.

Questa interpretazione, diversa da quella propugnata dall'INPS ed accolta dai giudici a quibus, é stata anche riproposta a questa Corte da alcune parti costituitesi in giudizio. Ma le ordinanze di rimessione hanno adeguatamente motivato, osservando che il termine "fruito", adoperato dall'impugnato art. 14 con riguardo alla integrazione della pensione, può riferirsi soltanto a coloro che, avendo effettivamente percepito la pensione retributiva, senza esercitare l'opzione per la pensione contributiva, consentita dall'art. 14 del decreto n. 488 del 1968, abbiano goduto in concreto della integrazione medesima, la quale veniva corrisposta sulla base dei contributi volontari versati da quegl'iscritti "che liquidano la pensione a norma dell'art. 5" dello stesso decreto n. 488, e cioè in forma retributiva. La normativa impugnata non consente, quindi, che la riliquidazione della pensione in forma retributiva, sulla base della parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, possa venir accordata anche ai titolari di pensione liquidata in forma contributiva.

7. - L'INPS, come riferito in narrativa, ha eccepito il difetto di rilevanza della sollevata questione, nel riflesso: a) che i titolari di pensioni liquidate in forma contributiva non possono pretendere di utilizzare i contributi volontari, a tenore dell'impugnata normativa, perché li hanno già utilizzati, in quanto, fin dal momento della liquidazione originaria, essi hanno fatto parte della base contributiva del calcolo della loro pensione; b) che, prima di sollevare la questione, i giudici a quibus avrebbero dovuto accertare se, in relazione alla posizione contributiva di ciascun ricorrente, la liquidazione della pensione col sistema retributivo, con la correzione portata dall'art. 9 del decreto n. 1432 del 1971, potesse riuscire più favorevole.

L'eccezione va disattesa, sotto entrambi i profili. Per il primo, perché esso attiene al merito della questione, in ordine alla denunciata disparità di trattamento. Per il secondo, perché la richiesta della riliquidazione non é subordinata dall'impugnata normativa all'indicato accertamento, atteso che, secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 14 del decreto n. 1432 del 1971, ove la pensione, a seguito della effettuata riliquidazione, "risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore dell'assicurato il trattamento pensionistico in atto".

8. - Interpretate le denunciate norme nei sensi dianzi esposti, la questione di legittimità costituzionale sollevata nei loro confronti si rivela fondata.

Osserva la Corte che la parificazione alla contribuzione obbligatoria in costanza di attività retribuita, di quella volontaria, é stata sempre una caratteristica della prosecuzione volontaria, fin da quando in tal senso disponeva l'art. 58 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827. La prosecuzione é stata pertanto considerata, in dottrina e in giurisprudenza, non come un genus distinto dall'assicurazione obbligatoria, ma piuttosto come una species di quest'ultima, della quale costituisce un prolungamento, che si realizza in presenza di determinati requisiti e ottemperando a taluni adempimenti.

Al principio dell'equiparazione si derogò, peraltro, nell'introdurre il nuovo sistema di liquidazione della pensione. Infatti, l'art. 11 del citato decreto n. 488 del 1968, in attuazione di apposito criterio fissato nell'art. 6, lett. b, della legge di delega n. 238 del 1968, prevedeva - come si é già accennato - che, nell'ipotesi della consistenza, sul conto individuale dell'assicurato, di contributi obbligatori e di contributi volontari, questi ultimi venissero computati in modo autonomo, dando luogo soltanto ad una "integrazione" del trattamento annuo spettante per effetto della liquidazione della pensione in forma retributiva. Integrazione, che veniva calcolata applicando all'importo dei corrispondenti contributi base lo stesso parametro (18,72), adoperato nella liquidazione in forma contributiva. A coloro, invece, che, liquidando una pensione avente la stessa decorrenza, optavano, in virtù dell'art. 14 dello stesso decreto, per la pensione in forma contributiva, perché più vantaggiosa nell'ammontare, il parametro anzidetto si applicava ovviamente tanto ai contributi obbligatori che a quelli volontari, ai fini della liquidazione di unica pensione.

Ben presto, però, fu dal legislatore avvertita l'esigenza di restituire al prosecutore volontario la possibilità di mantenere costante, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto nella sua attività lavorativa. Infatti, nell'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che conferiva al Governo la delega per "riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria", fu, tra i criteri direttivi, enunciata, al n. 3 della lett. b, la finalità di "stabilire la valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità contributiva, sia ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria". In conseguenza, l'art. 9 della legge delegata (citato decreto n. 1432 del 1971) ha, con il primo comma, operato il ripristino della completa parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, inserendo così tale criterio nel nuovo sistema di liquidazione in forma retributiva. Ed a proposito dei contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella dovuta, ha dettato una norma di favore, stabilendo, nel suo ultimo comma, che quelli versati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (1 luglio 1972), sono utili senza alcuna riduzione ai fini del diritto alla prestazione e del computo dell'anzianità contributiva, mentre gli stessi contributi non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.

Tra le norme transitorie dello stesso decreto n. 1432 del 1971, l'art. 14 ha inteso porre rimedio alla situazione di sperequazione che poteva essersi creata, per effetto della ripristinata parificazione, a danno di quegli assicurati che avevano già liquidato la pensione in forma retributiva, a far tempo dal 1 maggio 1968, utilizzando i versati contributi volontari soltanto per ottenere la "integrazione" calcolata in forma contributiva, al sensi del più volte citato art. 11 del decreto n. 488 del 1968. Tali assicurati potevano, invero, aver subito danno a causa della mancata parificazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria, soprattutto per l'eventuale esclusione dal computo dell'anzianità contributiva (alla cui determinazione i contributi volontari ora concorrono per effetto della ristabilita parificazione) di lunghi periodi di prosecuzione volontaria con versamenti effettuati in epoche remote. Si offriva, così, con la menzionata norma, ai titolari di pensione retributiva, integrata con la quota derivante dai versamenti volontari, la possibilità di trovar ristoro del danno sofferto per la mancata parificazione, conseguendo, se più vantaggioso, il trattamento calcolato sulla base delle nuove disposizioni, con decorrenza dal 1 luglio 1972.

Pertanto, mentre con l'art. 9 del decreto n. 1432 del 1971 si completava il nuovo sistema di liquidazione introdotto nel 1968, disponendo per le future liquidazioni in forma retributiva l'applicazione del principio di parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, l'art. 14 dello stesso decreto si rivolgeva alle situazioni pregresse, al fine di sanare le eventuali sperequazioni determinate dal confronto della normativa del 1968 con quella del 1971, nell'ambito delle pensioni retributive liquidate ad assicurati che avessero versato anche contributi volontari. Ma in siffatta prospettiva, un'altra sperequazione, egualmente determinata dal sopravvenire della normativa del 1971, meritava di venire anch'essa sanata, come giustamente pongono in evidenza i giudici a quibus nel deferire alla Corte la questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 9 e 14. Si fa, cioè, riferimento alla situazione di coloro che, liquidando la pensione sempre dopo il 30 aprile 1968, avevano preso in considerazione, ai fini dell'esercizio della opzione loro consentita dall'art. 14 del decreto n. 488 del 1968, la incidenza dei contributi volontari sulla pensione retributiva così come limitata, per effetto dell'art. 11 dello stesso decreto, alla sola integrazione, e non rilevante ai fini dell'anzianità contributiva, ed avevano perciò preferito la pensione contributiva, perché, a seguito della effettuata comparazione, risultava più vantaggiosa nell'importo. In proposito va ricordato che gli assicurati, i quali hanno potuto, successivamente alla emanazione della normativa del 1971, esercitare, fino al 31 luglio 1976, la consentita opzione tra i due sistemi, hanno invece potuto effettuare la comparazione tra le due possibili liquidazioni, alla stregua della diretta incidenza sulla pensione retributiva spiegata dai contributi volontari per effetto della loro parificazione ai contributi obbligatori.

Le denunciate norme hanno perciò operato una ingiustificata discriminazione soprattutto nell'ambito di pensionati che, anteriormente alla loro emanazione, si trovavano nella medesima situazione (consistenza nei loro conti individuali di contributi obbligatori e volontari), con riferimento al medesimo periodo di tempo (pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968). Si é, cioè, concesso a coloro ai quali la pensione era stata liquidata secondo il nuovo sistema, e che perciò erano divenuti titolari di pensione retributiva integrata, di conseguire, se più vantaggiosa, in luogo della pensione integrata, una pensione unica, sempre retributiva, ma con il concorso di contributi volontari parificati a quelli obbligatori. Senonché la stessa possibilità, di conseguire, cioè, se più vantaggiosa, la pensione retributiva con il concorso dei contributi volontari, non é stata offerta a quegli altri pensionati che, partendo dalla medesima situazione contributiva e sulla base della normativa allora vigente, si erano, per lo stesso periodo di tempo, avvalendosi della prevista facoltà di opzione, determinati in favore della pensione contributiva.

Va, perciò, dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell'invocato principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione (restando così assorbito il riferimento fatto dai giudici a quibus anche all'art. 38 della Costituzione), del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del citato decreto n. 1432 del 1971, nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'A.G.O., sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 361 R.O. 1975, 101 R.O. 1976, 369 R.O. 1977 e 677 R.O. 1980,

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 2 gennaio 1976 dal pretore di Brescia (n. 101 R.O. 1976), dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), la cui illegittimità costituzionale, nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, é stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 1977;

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1982.