ORDINANZA N. 35
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 751 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1980 dal tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Rosanova Ermelinda ed altri e Di Martino Maria Giovanna, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 17 settembre 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 7 gennaio 1980, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dell'art. 751 del codice civile, nella parte in cui prevede che all'apertura della successione il coerede donatario di somme di danaro conferisca una somma nominalmente uguale a quella ricevuta.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 107 del 1981 e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 751 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe, e già dichiarata infondata con sentenza n. 107 del 1981