Ordinanza n. 25 del 1982
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ORDINANZA N. 25

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, commi primo e secondo, codice penale militare di pace (domanda, esposto o reclamo collettivo) promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1978 dal Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di La Forgia Pasquale ed altri, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 23 agosto 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale Militare Territoriale di Padova, con ordinanza 4 gennaio 1978, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione, sollevata dal P.M., concernente la legittimità costituzionale dell'art. 180, commi primo e secondo, c.p.m.p. "nella parte in cui punisce la domanda, l'esposto ed il reclamo collettivo scritto o verbale" in riferimento agli artt. 2, 3, 21, comma primo, 52, comma terzo, e 97, comma primo, della Costituzione;

Ritenuto che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale é sopravvenuta la legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente "Norme di principio sulla disciplina militare", la quale afferma: nell'art. 3, "Ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali"; nell'art. 9, "I militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti di carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione";

Ritenuto, inoltre, che l'art. 22 della stessa legge abroga l'art. 40 del codice penale militare di pace; che il successivo art. 23 stabilisce il principio che l'esercizio di un diritto, ai sensi della medesima legge, esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari; che l'art. 25 prescrive che "fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge";

Considerato necessario che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla luce dei principi introdotti dalla citata legge n. 382 del 1978.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del Tribunale Militare Territoriale di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1982.