Ordinanza n. 13 del 1982
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ORDINANZA N. 13

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell'art. 285 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre 1975 dal pretore di Pesaro, l'11 maggio 1976 dal pretore di Bologna, il 26 aprile 1977 dal tribunale di Pordenone, il 14 ottobre 1977 dal pretore di Bressanone, il 28 novembre 1977 dal pretore di Pescara, il 9 giugno 1978 dal pretore di Roma e il 15 aprile 1980 dal pretore di Portoferraio, rispettivamente iscritte ai nn. 155 e 544 del registro ordinanze 1976, ai nn. 246 e 523 del registro ordinanze 1977, ai nn. 29 e 504 del registro ordinanze 1978 ed al n. 837 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 92 e 246 del 1976, n. 183 del 1977, nn. 25 e 81 del 1978, n. 17 del 1979 e n. 48 del 1981.

Visti gli atti di costituzione di Pujatti Mario, di Musaico Antonia e Pompilio Antonietta, di Palmer Mark e di Volpi Luana e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

uditi gli avvocati Mauro Mellini, per Pujatti Mario, Giacomo Rosapepe, per Musaico Antonia, Pompilio Antonietta e Palmer Mark e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che a tutti gli imputati venne contestata la contravvenzione di cui all'art. 156 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per avere questuato in luogo pubblico ad asseriti fini religiosi o politici, ma senza la licenza del Questore, prescritta dalla norma di cui sopra;

che i giudici, dinanzi ai quali furono chiamati a rispondere della contestata contravvenzione, dubitando tutti della legittimità costituzionale del suddetto art. 156 - e quelli di Pesaro e Bressanone anche dell'art. 285 del regolamento - per violazione dei principi di eguaglianza tra confessioni religiose, di libertà di esercizio del culto e di manifestazione del pensiero, nonché di finanziamento dei partiti politici mediante pubbliche sottoscrizioni, hanno formalmente denunciato tale illegittimità in riferimento agli articoli 3, 8, 19, 20, 21, 49 Cost. e quello di Portoferraio - anche all'art. 18, nn. 1 e 3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Considerato che, nelle more dei giudizi, é stata pubblicata ed é entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, così testualmente dispone: "Sono abrogati l'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635";

che la su riportata abrogazione espressa preclude a questa Corte l'esercizio del sindacato di legittimità costituzionale sull'art. 156 del testo unico n. 773 del 1931, in quanto questo ha cessato di avere vigore a decorrere dal 9 dicembre 1981, mentre l'art. 285 del regolamento n. 635 del 1940, essendo norma secondaria, già di per sé non rientrava fra gli atti sindacabili dal giudice delle leggi (sent. nn. 38/1961 e 115/1971);

che pertanto, non avendo più questa Corte alcuna pronuncia da adottare in ordine all'art. 1-56 del testo unico n. 773 del 1931, denunziato da tutti i giudici a quibus per la dedotta illegittimità costituzionale, gli atti vanno restituiti ai giudici che hanno sollevato la questione, perché procedano ad un nuovo esame della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, alla luce della sopravvenuta norma di cui sopra.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di Pesaro, Bologna, Bressanone, Pescara, Roma, Portoferraio ed al tribunale di Pordenone, affinché procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), tenendo conto della norma sopravvenuta, di cui all'art. 3, settimo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1982.