ORDINANZA N. 197
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1981 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Russo Anna Maria ved. Iammarino, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 19 agosto 1981.
Visto l'atto di costituzione di Russo Anna Maria ved. Iammarino, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rizzacasa;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1981 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti del dipendente iscritti all'INADEL, aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, i genitori nullatenenti, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a carico dell'iscritto.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 110 del 1981, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 3 della legge n. 152 del 1968, appunto nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe del tribunale amministrativo regionale del Lazio, dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), la cui illegittimità costituzionale, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico dell'iscritto, è stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 110 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1981.