ORDINANZA N. 196
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sul redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), promossi con due ordinanze emesse il 19 aprile 1978 dalla Commissione tributaria di i grado di Brindisi sui ricorsi di Brandi Biagio e Di Bello Mario, iscritti ai nn. 431 e 432 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state proposte, in riferimento agli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);
Rilevato che le medesime questioni furono proposte - in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione - da Commissioni tributarie di primo e secondo grado nel corso di numerosi procedimenti promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire 36.000, prevista dall'art. 4, comma sesto, d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 384;
Ritenuto che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendo ritenuto tali norme in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e, con ordinanze 23 giugno 1981, n. 122; 25 giugno 1981, n. 146; 14 luglio 1981, n. 147, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate da altre Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, concernenti il citato art. 1, comma ultimo, legge n. 751 del 1976.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe - concernenti l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1981.