SENTENZA N. 176
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, della legge 23 gennaio 1968, n. 30 e della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 (Comunità economica europea - Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1978 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S..p.a. Comavicola e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1979.
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Comavicola;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola;
uditi l'avv. Nicola Catalano, per la Soc. Comavicola e l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 16 novembre 1978, nel corso del procedimento civile, che verte fra la S.p.a. Comavicola e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il Tribunale di Milano ha, in riferimento agli artt. 101, 134 e 136 Cost., proposto questione di legittimità costituzionale della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, per la parte in cui rende esecutivo in Italia l'art. 189 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Europea, quale risulta dall'interpretazione che di esso ha dato con sentenza 106/177 la Corte comunitaria di giustizia. Nell'ipotesi che la Corte ritenga la fondatezza della questione così prospettata, lo stesso giudice. a quo solleva una seconda questione, questa volta censurando, per presunto contrasto con l'art. 11 Cost., le leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239, che assume incompatibili con i principi stabiliti dagli artt. 9, 12, 13 e 95 del Trattato di Roma, nonché con le prescrizioni dei regolamenti comunitari n. 122 e 123 del 13 giugno 1967. Le anzidette leggi statali sono denunziate, va precisato, per aver previsto il diritto di visita sanitaria con riguardo alle importazioni, sottoposte al regime degli invocati regolamenti comunitari.
2. - Il diritto di visita sanitaria - avverte, nel prospettare la prima delle suddette questioni, il giudice a quo - è stato in varie pronunzie qualificato dalla Corte comunitaria di giustizia come tassa di effetto equivalente al dazio doganale, in quanto tale vietata dalle sopra menzionate disposizioni del Trattato di Roma e dei regolamenti comunitari; esso, si aggiunge, è stato poi soppresso con legge dello Stato d.l. n. 889 del 14 novembre 1977), la quale però nulla espressamente disporrebbe in ordine alle somme illegittimamente percette dall'Amministrazione. La Corte costituzionale - prosegue il Tribunale di Milano - ha già stabilito che il diritto comunitario prevale sul diritto internazionale incompatibile, con la duplice conseguenza che le norme anteriori si considerano come implicitamente abrogate e quelle successive come costituzionalmente illegittime. Applicando tale criterio al caso in esame, si dovrebbe dunque ritenere che la norma statale istitutiva del diritto di visita (art. 32, quarto comma, del T.U. delle leggi sanitarie, come modificato dal d.l.C.p.S. n. 1099 del 27 settembre 1947) risulti caducata per la sopravvenienza dei suddetti regolamenti comunitari; le successive leggi del 1968 e del 1970, con le quali è stata nuovamente stabilita l'imposizione fiscale confliggente con le previgenti norme comunitarie, sarebbero, dal canto loro, viziate di illegittimità costituzionale. Nell'un caso la norma statale andrebbe quindi immediatamente disapplicata dal giudice a quo; nell'altro, invece, essa dovrebbe essere denunziata - promuovendo il relativo incidente di costituzionalità - come lesiva del precetto dell'art. 11 Cost. Senonchè, avverte il Tribunale di Milano, la possibilità di sollevare una simile questione resta preclusa dopo la sentenza 9 marzo 1978, pronunziata dalla Corte comunitaria in causa 106/77. Detta decisione statuirebbe, infatti, che il giudice statale è tenuto a disapplicare la norma interna indipendentemente dalla circostanza che essa preceda o segua nel tempo la norma comunitaria incompatibile. Il giudice a quo ritiene dunque di trovarsi di fronte all'alternativa, o di adottare il punto di vista di questa Corte, disattendendo quello della Corte comunitaria, ovvero di seguire l'opposto criterio. I risultati rispettivamente raggiunti dalle due Corti nella materia in esame avrebbero, è vero, potuto conciliarsi, avendo questa Corte ormai adeguato la propria giurisprudenza alla più diffusa coscienza europeistica delle forze politiche, anche di opposizione, al punto di riconoscere la prevalenza del diritto comunitario: sempre però, si precisa, in conformità, come sopra riferito, della distinzione, posta nell'ordinamento interno, fra funzione giurisdizionale ordinaria e sindacato di costituzionalità. Se così non è accaduto, ritiene il giudice a quo, è appunto perchè nella citata pronunzia concernente l'interpretazione dell'art. 189 del Trattato i giudici del Lussemburgo hanno voluto prescindere dalla ripartizione interna delle competenze fra Corte e giudici ordinari: le leggi statali confliggenti con il diritto comunitario andrebbero, secondo la sentenza comunitaria, sempre e comunque disapplicate dal giudice interno, senza dover chiedere o attendere che esse vengano rimosse mediante alcun atto del legislatore, (che ne disponga l'abrogazione) o della Corte, (che ne dichiari l'incostituzionalità).
In altri termini, secondo tale pronuncia, l'art. 189 del Trattato avrebbe introdotto nell'ordinamento nazionale una causa di invalidità, implicante la nullità, in luogo dell'annullabilità, dell'atto legislativo statuale; una nuova figura del vizio di legittimità, dunque, eccettuata dal controllo riservato alla Corte e rimessa alla cognizione del giudice ordinario. Resterebbe, d'altra parte, da stabilire se simile pronunzia vincoli gli organi statuali, ovvero se - nel presupposto che a detti organi competa di accertare i limiti entro i quali conformarsi all'interpretazione adottata dai giudici del Lussemburgo - la statuizione concernente nella specie l'art. 189 del Trattato abbia sconfinato dalla materia comunitaria, ed invaso la sfera nella quale la prevalenza dei regolamenti della CEE va autonomamente garantita dall'ordinamento interno dello Stato.
Il Tribunale di Milano ritiene, per parte sua, che l'efficacia vincolante della predetta sentenza comunitaria non possa revocarsi in dubbio, da un canto perchè essa è richiesta dal Trattato, al quale l'ordinamento interno va necessariamente adeguato, dall'altro perchè risponde alla corretta configurazione dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: quella, precisamente, accolta dalla Corte del Lussemburgo. I due ordinamenti, si dice, sono reciprocamente integrati e non - come ritiene questa Corte - distinti e coordinati secondo i criteri stabiliti dal Trattato. Le sfere attribuite sia agli organi comunitari sia a quelli interni, e così le limitazioni che in forza del Trattato gravano sull'esercizio della sovranità statuale, non si troverebbero tuttavia puntualmente e rigorosamente definite in alcuna formula pattizia. L'esatto intendimento del fenomeno starebbe, invece, nel concepire l'adattamento del diritto interno alle norme comunitarie come permanente. Data la diretta applicabilità ed automatica prevalenza di queste ultime, non potrebbe, poi, nemmeno esservi conflitto fra norme comunitarie e norme interne. Sorgerebbe, piuttosto, la sola questione della loro compatibilità, che il giudice del Lussemburgo è, in definitiva, chiamato a risolvere, grazie al procedimento previsto dell'art. 177 del Trattato, in via pregiudiziale. Compete dunque, si afferma, esclusivamente e necessariamente a questo giudice accertare se la questione interpretativa, della quale egli è investito, riguardi o no la sfera comunitaria. "Essendo vincolante" - afferma al riguardo il giudice a quo - "la sentenza n. 106/77 ha avuto l'effetto di modificare l'assetto costituzionale interno sotto il duplice profilo della soggezione dei giudici alle leggi dello stato nazionale e del rapporto intercorrente fra essi e la sfera comunitaria"; e soggiunge: "in forza di quella sentenza è venuto meno il principio secondo il quale i giudici ordinari sono tenuti alla osservanza della legge fino a quando questa non abbia cessato di aver efficacia perchè dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nell'ambito della sua specifica competenza". Tale essendo il contenuto dell'art. 189, esso verrebbe a confliggere con gli invocati precetti costituzionali (101, 134 e 136 Cost.). É così dedotta, in relazione al citato disposto del Trattato, l'illegittimità costituzionale della relativa legge di esecuzione. La questione è peraltro sollevata sulla traccia di un'indicazione. Che sarebbe contenuta nella sentenza n. 183/73 In tale pronuncia, osserva il giudice a quo, si esclude da un canto la sindacabilità dei singoli regolamenti comunitari, in quanto atti diversi dalle leggi statali; dall'altro, però, si considera anche il caso che l'esercizio dei poteri comunitari concreti gravi lesioni dei principi fondamentali e dei diritti inalienabili sanciti nel nostro ordinamento, per affermare che la Corte deve allora essere investita del controllo della perdurante compatibilità del Trattato con la Costituzione. Dove altrimenti opererebbe la limitazione della sovranità statuale ex art. 11 Cost., viene qui in rilievo - si ritiene dunque - una controlimitazione, in virtù della quale l'efficacia interna del diritto comunitario non potrebbe implicare la violazione di irrinunziabili valori dell'ordine costituzionale interno. La censura che investe la legge di esecuzione del Trattato sarebbe quindi fondata, se e in quanto si ravvisano nella specie gli estremi della controlimitazione testè descritta. Prospettata la questione, la risposta, si dice, spetta unicamente alla Corte; si osserva tuttavia che questa dovrebbe privilegiare la tesi, enunciata dalla Corte del Lussemburgo, dell'integrazione dei due ordinamenti, e della connessa disapplicabilità delle norme interne contrarie al diritto comunitario: salvo, viene precisato, a delineare in questa prospettiva altre eventuali controlimitazioni, le quali andrebbero enucleate - sempre ad opera della Corte - dal contenuto della costituzione materiale, e potrebbero esser fatte valere altresì nei confronti dei regolamenti comunitari, sull'assunto, beninteso, che questi ultimi atti siano considerati come parte integrante del sistema delle fonti normative statuali.
L'opposta soluzione, osserva il Tribunale di Milano, è però certamente possibile - ed andrebbe allora accolta dalla Corte ponendo "un'espressa controlimitazione istituzionale, in sede di ratifica del Trattato di Roma" - mediante la dichiarazione di incostituzionalità della relativa legge di esecuzione, nella parte in cui essa attribuisce all'art. 189 efficacia vincolante, nei termini sanciti dalla Corte comunitaria.
La risposta della Corte costituzionale non dovrebbe, peraltro, prescindere dalle posizioni degli altri stati membri della CEE.
Ove questa Corte respinga la tesi sancita nella pronuncia dei giudici del Lussemburgo, e affermi così il proprio potere di sindacare le norme interne incompatibili con l'anteriore statuizione comunitaria, essa dovrebbe altresì dichiarare, per violazione dell'art. 11 Cost., l'incostituzionalità delle leggi n. 30 del 1968 e n. 1239 del 1970, in quanto incompatibili con gli artt. 9, 12, 13 e 95 del Trattato di Roma e con le disposizioni contenute nei regolamenti CEE 122 e 123 del 1967.
In tal senso - e cioé condizionatamente all'accoglimento della questione che si solleva per prima - viene quindi proposta la relativa questione, concernente, come si è detto, le leggi del 1968 e del 1970, nelle quali è previsto il diritto di visita sanitaria.
3. - Si costituisce in giudizio la S.p.a. Comavicola, promotrice del procedimento pendente avanti il Tribunale di Milano, in cui essa ha chiesto il rimborso delle somme, che assume indebitamente riscosse dall'Amministrazione finanziaria in applicazione del diritto di visita sanitaria. La difesa di parte privata contesta, in primo luogo, la correttezza delle premesse dalle quali detto giudice muove nel denunziare l'incostituzionalità della legge di esecuzione del Trattato di Roma, con riferimento alla statuizione ivi posta nell'art. 189. La pronunzia resa dal giudice comunitario sull'interpretazione di tale disposto del Trattato, ha ipotizzato, certo come lecita, la disapplicazione delle norme statali confliggenti con il diritto comunitario; ma con ciò non intenderebbe, e in alcun caso non potrebbe, impedire alla Corte di esercitare riguardo alle norme anzidette il potere di sindacare le leggi interne che ad essa è costituzionalmente garantito. La difesa della società Comavicola insiste poi per l'accoglimento della questione posta in via subordinata dal Tribunale di Milano, deducendo che, alla stregua della pregressa giurisprudenza di questa Corte, la previsione del diritto di visita è sicuramente in contrasto con il divieto delle tasse equivalenti al dazio doganale, stabilito dalle norme del Trattato e dei regolamenti comunitari, di cui si lamenta l'infrazione.
4. - Si è altresì costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio. L'Avvocatura deduce, anzitutto, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione concernente, come sopra precisato, la legge di esecuzione del Trattato di Roma.
In punto di ammissibilità, si eccepisce l'avvenuta caducazione delle norme statali, riguardo alle quali si tratta di stabilire se si eserciti il controllo di costituzionalità accentrato nella Corte, o se invece valga il principio della disapplicazione immediata da parte del giudice ordinario, affermato nella giurisprudenza della Corte comunitaria. Dette norme, osserva precisamente l'Avvocatura, sono state colpite, con la sentenza n. 163/77, da dichiarazione di illegittimità costituzionale. Ivi, si dice, la Corte ha, secondo i principi da essa posti in precedenti pronunzie riguardo ai rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, ritenuto l'abrogazione implicita della legge n. 30 del 23 gennaio 1968, anteriore rispetto agli incompatibili regolamenti comunitari allora invocati (nn. 804 e 805 del 1968), e ha d'altra parte dichiarato costituzionalmente illegittima la legge statale (n. 1239 del 30 dicembre 1970), successivamente emessa in violazione dei suddetti regolamenti. La declaratoria di incostituzionalità investirebbe peraltro l'intero ambito nel quale, applicandosi il diritto di visita sanitaria, la legge statale confligge con la prescrizione comunitaria. Il che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe nemmeno contestato nel giudizio a quo, vertendo la controversia innanzi al Tribunale di Milano, sulla questione se - caducata la norma istitutiva del diritto di visita - debba o no farsi luogo alla restituzione delle somme versate dalla società attrice. Di qui discenderebbe la irrilevanza, non soltanto della prima delle due questioni prospettate nell'ordinanza di rinvio, che come oggetto ha appunto le norme caducate; ma anche della seconda, la quale concerne la soggezione delle norme anzidette ai controlli di costituzionalità previsti per gli atti aventi forza di legge, e così evidentemente presuppone il loro perdurare in vigore.
L'irrilevanza della questione da ultimo richiamata risulterebbe anche da ciò: che, com'è formulata, essa sarebbe incenerente rispetto alla pur lodevole esigenza di certezza, avvertita dal giudice a quo, di fronte alle divergenti soluzioni adottate, come si è visto, dalla Corte comunitaria e dalla Corte costituzionale. In nessun caso, invero, il problema che si fa discendere dalla nuova interpretazione dell'art. 189, accolta dalla Corte comunitaria, implicherebbe violazioni dell'assetto costituzionale del nostro Stato: se si ritiene che la pronunzia interpretativa in questione vincola gli organi statuali, le prospettate deroghe al sistema dei controlli di costituzionalità andrebbero sicuramente alla sfera degli effetti consentiti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, dall'art. 11 Cost.: se viceversa si esclude un simile vincolo, non sarebbe allora nemmeno insorta alcuna variazione delle competenze interne, che possa essere censurata in questa sede. Il che varrebbe d'altronde a comprovare che la questione, quand'anche la Corte scendesse ad esaminare il merito, è palesemente infondata. Ingiustificato, si osserva inoltre, è il richiamo della sentenza n. 183 del 1973, nella quale la Corte si è riservata di controllare la conformità del Trattato e del diritto comunitario alla Costituzione: giacché tale riserva, come quella analogamente avanzata dalla Corte costituzionale di Karlsruhe, è stata formulata esclusivamente in considerazione del caso, peraltro definito assai improbabile, che insorgano norme comunitarie incompatibili con i principi fondamentali della Carta costituzionale; mentre nella specie il disposto dell'art. 189 sarebbe denunciato sotto il diverso riflesso degli effetti, che esso stesso produce, rispetto al modo in cui deve operare la prevalenza della normativa comunitaria sulle confliggenti disposizioni del diritto statuale. Nell'ordinanza di rinvio, viene dunque dedotto, si confonde la norma sulla produzione del diritto comunitario, per la quale la Corte non ha nella sentenza richiamata o in altra pronuncia prefigurato alcun controllo di costituzionalità, con le regole in conformità di detta norma prodotte: con la conseguenza di assimilare erroneamente gli effetti scaturenti nell'ordinamento statuale dai due distinti livelli, del diritto immediatamente posto, e del diritto derivato dal Trattato. La Corte avrebbe del resto modo di pronunziarsi più opportunamente sulla divergenza tra la sua posizione, e quella accolta, con riferimento all'art. 189 del Trattato, dalla Corte comunitaria, fuori dallo schema in cui il Tribunale irrigidisce, con il censurare la legge di esecuzione del Trattato, la prospettazione del problema. A tal fine, si soggiunge, può giovare l'esame della questione proposta in riferimento all'art. 11 Cost., sempre che la Corte ne tragga lo spunto per stabilire "attuosamente" se le norme contrarie ai regolamenti comunitari vadano disapplicate dal giudice ordinario, o invece da essa annullate. D'altra parte sarebbe contraddittorio assumere, come fa il giudice a quo, che la seconda delle questioni sollevate nell'ordinanza di rinvio si ponga solo in via subordinata all'accoglimento della prima. Se l'art. 189 del Trattato fosse reso inoperante nel nostro ordinamento interno, verrebbe infatti a difettare lo stesso presupposto logico, prima ancora che giuridico, perchè alla Corte sia chiesto di garantire, alla stregua dell'art. 11 Cost., l'efficacia diretta del diritto comunitario, e la sua prevalenza anche rispetto alle successive leggi nazionali. A parte le altre evidenti ed inevitabili conseguenze sull'intero Trattato, sarebbe allora vuotato di concreto significato proprio quel criterio risolutore del conflitto fra norma comunitaria e norma interna, di cui si vuole, nel caso in esame, assicurare l'attuazione.
Quanto, poi, al rilevato contrasto fra le posizioni delle due Corti, l'Avvocatura ricorda che nel procedimento concluso con citata pronunzia interpretativa, il Governo italiano aveva, davanti ai giudici del Lussemburgo, sostenuto la piena compatibilità del mezzo tecnico del controllo di costituzionalità, operante nel nostro ordinamento, rispetto ai fini ed ai principi del Trattato. La tesi è stata, però, disattesa, con il risultato di generare una situazione di incertezza per gli organi giurisdizionali ed amministrativi dello Stato chiamati da un canto ad applicare il diritto comunitario, dall'altro a rispettare l'ordinamento costituzionale interno. L'Avvocatura si rimette alla saggezza della Corte per l'apprezzamento del delicato problema. Del pari, dato il contenuto della sentenza n. 163 del 1977, essa si rimetta alla valutazione che in questa sede sarà fatta della questione concernente la compatibilità fra le prescrizioni comunitarie ed il diritto di visita sanitaria, previsto nelle censurate leggi del 1968 e del 1970.
5. - In prossimità dell'udienza, la difesa di parte privata ha prodotto una memoria aggiuntiva. In essa si tien conto, in primo luogo, dell'eccezione di irrilevanza opposta dall'Avvocatura dello Stato alle censure, che il Tribunale di Milano muove alla legge di esecuzione del Trattato.
L'eventuale accoglimento di tale eccezione non pregiudicherebbe le istanze della parte privata costituitasi nel presente giudizio, e negli altri promossi con le ordinanze dei Presidenti del Tribunale di Firenze (ordinanza n. 486/79) e di Trento (ordinanza n. 882/79). Accolta tale eccezione, ne segue, si osserva, che la sentenza n. 163 del 1977 avrebbe investito l'atto legislativo in cui la norma istitutiva del diritto di visita è contenuta, nel suo complesso: così nei confronti di tutte le voci dell'annessa tabella, anche dove si tratti di importazioni da paesi terzi queste ricadano sotto la disciplina derivante dalla fonte comunitaria. Il giudice a quo sarebbe, allora, comunque tenuto a disapplicare le norme in questione. D'altra parte, alla tesi dell'Avvocatura potrebbe obiettarsi che gli effetti della pronunzia di incostituzionalità già intervenuta sono circoscritti alla voce tabellare, sotto la quale il diritto di visita veniva nella specie ad incidere sul puntuale oggetto della normazione comunitaria; e in ogni caso, delle due leggi statuali considerate nell'ordinanza di rinvio, quella emanata nel 1968 andrebbe rimossa mediante apposita dichiarazione di illegittimità costituzionale, perchè emanata in violazione di previgenti regolamenti comunitari.
Sotto tutti i residui profili, la difesa della parte privata concorda sostanzialmente con l'Avvocatura, nel dedurre la inammissibilità e l'infondatezza della prima questione, e viceversa la rilevanza e proponibilità della seconda; la quale - si ritiene, aderendo anche qui alla tesi della Presidenza del Consiglio - non sarebbe subordinata alla prima questione da quel nesso di dipendenza logica, che è prospettato nell'ordinanza di rinvio. Diversamente dall'Avvocatura, si insiste, tuttavia, per l'accoglimento della seconda questione, la cui fondatezza, dopo la sentenza n. 163 del 1977, sarebbe incontestabile: nessuna norma o pronunzia degli organi comunitari, si deduce, può privare la Corte del potere di sindacare la costituzionalità delle leggi; tale sindacato costituisce anzi una garanzia, in definitiva la più sollecita e compiuta, del diritto posto nel Trattato, e della normazione comunitaria.
La questione, discussa nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 veniva, in forza dell'ordinanza n. 145 del 1980 rinviata a nuovo ruolo e ridiscussa nell'udienza del 29 aprile 1981. In prossimità dell'ultima udienza, la difesa della società Comavicola ha presentato altra memoria, insistendo per l'integrale conferma della vigente giurisprudenza, sull'assunto che il sistema di costituzionalità offra, a chi invochi l'applicazione della normativa comunitaria, un rimedio più sicuro, per via dell'efficacia erga omnes annessa alla pronuncia della Corte costituzionale, e oltre tutto più spedito, rispetto a quelli esperibili innanzi ai giudici ordinari. L'opposta opinione, si afferma, trascura questo dato dell'esperienza, nonché le prevedibili conseguenze di un sindacato, che fosse diffuso in capo ad ogni giudice: così, la difficoltà, se non l'impossibilità, di ottenere da parte, sia di altri organi giudicanti, sia e soprattutto dell'Amministrazione (in genere finanziaria), l'estensione del giudicato, risultante dalla disapplicazione della norma nazionale più recente, che un qualsiasi tribunale periferico abbia ritenuto non conforme al precetto comunitario, ma che si trova pur sempre posta in una legge formalmente vigente.
Anche negli ambienti della Corte di giustizia, del resto, verrebbe, per quanto risulta alla difesa di parte privata, facendosi strada il convincimento che, nell'ordinamento italiano, il mezzo tecnico del sindacato di costituzionalità risulta in pratica il più vantaggioso per l'osservanza del diritto comunitario e per la tutela delle situazioni giuridiche da esso derivanti. La sopra richiamata sentenza interpretativa di detta Corte sancirebbe la tesi, secondo cui il divieto per il giudice italiano di disapplicare le norme interne emesse in violazione di precedenti norme comunitarie impedisce (o comunque ritarda, finché non sia intervenuta la pronunzia di incostituzionalità) l'applicazione immediata della norma comunitaria, prescritta dall'art. 189 del Trattato di Roma. Sennonché, questa ricostruzione dogmatica del fenomeno sarebbe frutto della confusione fra due concetti, invece distinti: l'astratta applicabilità e la concreta applicazione di una norma. La norma può ben essere applicabile, e sotto il profilo dogmatico andrà correttamente definita come tale, anche quando la materiale applicazione di essa resti esclusa per una serie di cause di diverso genere, che vanno dalla mera ignoranza da parte dell'interessato della norma a lui favorevole ad altre ipotesi (decadenza, giudicato, transazione): le quali tutte, si osserva, incidono solo sulla specie, senza pregiudicare altrimenti l'ambito in cui la norma, mantenendo intatta l'astratta qualifica della applicabilità, riceve attuazione. Il che potrebbe del resto ben darsi, anche dove, alla stregua dell'attuale giurisprudenza della Corte, la norma comunitaria sia da ritenere fuor di dubbio immediatamente applicabile, in quanto sopravviene alla norma interna incompatibile e ne determina la caducazione. Analoga, si aggiunge, è in definitiva la situazione della norma comunitaria che, applicabile immediatamente in forza del Trattato, non possa tuttavia, in presenza di successive e contrarie statuizioni del legislatore statuale, essere applicata; giacché la pronunzia di incostituzionalità, che allora si renderebbe indispensabile, lungi dal contraddire conferma - accertando l'invalidità ab initio, ex art. 136 Cost., della norma interna incompatibile - l'applicabilità immediata della norma comunitaria. L'altro rimedio alternativo alla dichiarazione di incostituzionalità, e parimenti efficace, sarebbe del resto l'abrogazione, necessariamente riservata alla discrezionalità del legislatore. Fermo restando, però, che l'atto abrogante sia congegnato in modo da operare fin dal momento in cui sorge l'incompatibilità fra le prescrizioni comunitarie e il diritto prodotto dal legislatore interno. Diversamente, si conclude, il rimedio sarebbe peggiore del male, implicando la mera rimozione ex nunc della norma statale che la norma comunitaria, contraddetta dal diritto interno, non è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno.
Altri rilievi sono infine formulati dalla difesa della società Comavicola sia per il caso che la Corte mantenga l'attuale giurisprudenza sia, in via subordinata, per il caso che essa decida di mutarla.
A) Nella prima ipotesi, andrebbe presa in considerazione una limitata modifica dell'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e correlativamente delle norme integrative del 16 marzo 1956, al fine di prevedere, fra le possibilità di decisione in Camera di Consiglio, quella della manifesta fondatezza della questione. Ciò servirebbe a semplificare opportunamente la procedura quando, come nella specie, la norma interna oggetto di censura sia stata già dichiarata incostituzionale dalla Corte, o quando il contrasto fra norma comunitaria e norma interna risulti insanabile sulla base di un giudizio della Corte del Lussemburgo.
B) Anche quando la Corte rivedesse la propria giurisprudenza, essa non potrebbe per questo in alcun caso dichiarare infondata la questione, sollevata da un giudice che assuma la norma statale più recente come lesiva di norma comunitaria, e, in conseguenza, dell'art. 11 Cost. Si prospetterebbe semmai il rinvio della causa al giudice a quo perchè, in conformità della mutata giurisprudenza, disapplichi nel caso in esame la norma nazionale più recente.
All'udienza pubblica del 29 aprile 1981, l'Avvocatura dello Stato e la difesa della parte privata, hanno ribadito le conclusioni svolte in precedenza.
Considerato in diritto
1. - La controversia, dalla quale trae origine il presente giudizio, verte innanzi al Tribunale di Milano sul rimborso delle somme che la società Comavicola assume illegittimamente percette dall'Amministrazione doganale. Com'è esposto in narrativa, si tratta di importazioni (di uova e pollame), alle quali è stato applicato il diritto di visita sanitaria, qual è previsto nella legislazione interna (r.d. 27 luglio 1931, n. 1265, successivamente modificato dal d.l.C.p.S. 27 settembre 1947, n. 1099, e legge 23 gennaio 1968, n. 30, ed infine dalla legge 30 dicembre 1970, n. 1239). Le merci importate - precisa il giudice a quo - cadono d'altro lato sotto la disciplina dettata dagli organi della Comunità economica europea prima con i regolamenti n. 21/62 e 22/62 (del 4 aprile 1962), poi con i regolamenti n. 122/67 e 123/67 (del 13 giugno 1967), relativi all'organizzazione comune dei mercati, rispettivamente nei settori delle uova e del pollame. La normazione testè citata stabilisce, tra l'altro (art. 13 del regolamento n. 122/67; art. 13 del regolamento 123/67) che negli scambi intercomunitari è vietata la riscossione di qualsiasi dazio doganale, o tassa di effetto equivalente. Nell'ordinanza di rinvio si osserva, altresì, che secondo la ormai ferma giurisprudenza della Corte comunitaria del Lussemburgo, il diritto di visita rientra nell'ambito del divieto così configurato. Il conflitto che qui sussiste tra la norma interna e la prescrizione comunitaria andrebbe risolto, si dice, secondo i criteri già enunciati in precedenti pronunzie di questa Corte: e cioè, disapplicando la norma interna, se incompatibile con il regolamento comunitario che la segue nel tempo, e ne determina l'implicita caducazione; sollevando invece la questione di costituzionalità, dove la norma interna sia posta in violazione di un anteriore regolamento comunitario, perchè allora essa sarebbe, in riferimento all'art. 11 Cost., affetta da un vizio di illegittimità, del quale conosce esclusivamente il giudice costituzionale. Nella specie, le norme implicitamente caducate, e da disapplicare, sarebbero quelle che contemplavano il diritto di visita prima dell'entrata in vigore dei regolamenti comunitari del 1967; sarebbero d'altro canto costituzionalmente illegittime le altre, che hanno contemplato la riscossione di tale diritto nel 1968 e nel 1970, e così disatteso le previgenti norme comunitarie. Diverso, e incompatibile, sarebbe d'altra parte il criterio sancito dalla Corte del Lussemburgo con la pronunzia resa, in causa 106/77, ex art. 177 del Trattato, sull'interpretazione dell'art. 189 del Trattato medesimo. In detta decisione, avverte il giudice a quo, si è invero affermata la necessaria disapplicazione delle norme interne confliggenti con quelle comunitarie, non importa se anteriori o successive. Di fronte all'alternativa di seguire l'una soluzione giurisdizionale, anziché l'altra, il Tribunale di Milano ritiene di promuovere il giudizio di questa Corte: e a questo fine solleva una prima questione, al cui eventuale accoglimento è subordinato l'incidente di costituzionalità che concerne la norma regolatrice della specie, come qui di seguito precisato.
2. - La prima questione è sostanzialmente dedotta in base al seguente ordine di rilievi:
a) La giurisprudenza costituzionale italiana sarebbe venuta adeguandosi alla coscienza europeistica, che si è intanto diffusa nel paese, fino a riconoscere, non soltanto l'applicabilità immediata, ma la prevalenza delle norme comunitarie nei confronti delle confliggenti statuizioni del legislatore statale: sempre sull'assunto, tuttavia, che questo risultato si consegue in conformità dei rimedi offerti dalla giustizia ordinaria o dal sindacato di costituzionalità, secondo i casi. Dal canto loro, i giudici del Lussemburgo avrebbero inteso prescindere da simili ripartizioni delle competenze all'interno dell'ordinamento statale: perciò la suddetta pronunzia interpretativa affermerebbe che il giudice statale disapplica sempre e comunque le norme incompatibili col diritto comunitario, senza dover attendere o chiedere che esse siano rimosse con legge di abrogazione, o con altro procedimento all'uopo prescritto dalla Costituzione statale (qual è, nell'ordinamento italiano, quello che si conclude con la dichiarazione di illegittimità costituzionale). Per questa via, si soggiunge, viene peraltro a delinearsi una nuova figura di invalidità, eccettuata dalla cognizione della Corte, in quanto essa implica non l'annullabilità, ma la radicale nullità dell'atto legislativo interno, rilevabile da qualsiasi organo giudicante.
b) La Corte costituzionale e i giudici della Corte comunitaria giungerebbero alle divergenti conclusioni sopra richiamate anche in conseguenza delle rispettive sistemazioni teoriche dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno. Questa Corte, si dice, assume l'uno e l'altro ordinamento come distinti, ancorché coordinati secondo il Trattato; l'altra li configura invece come reciprocamente integrati, e così afferma che le norme comunitarie, scaturendo dalla sola fonte che può produrle ed estinguerle, sono intangibili dalle norme interne, rispetto alle quali esse acquistano rango superiore.
c) Dopo di che, si prospetta l'ulteriore problema di stabilire se la sentenza resa ex art. 177 dalla Corte del Lussemburgo vincoli in ogni caso gli organi statuali, ivi inclusa la Corte; ovvero se - competendo a detti organi di sindacare la pertinenza della pronunzia alla materia comunitaria - si debba nella specie concludere che la statuizione concernente il disposto dell'art. 189 travalica la sfera riservata ai giudici del Lussemburgo ex art. 177, per occuparsi del modo come la prevalenza del diritto comunitario va autonomamente regolata e garantita, nel proprio ambito, dall'ordinamento statuale.
Il Tribunale di Milano ritiene, per parte sua, che l'efficacia vincolante della sentenza comunitaria non possa essere revocata in dubbio, anche se pronunciata, come nella specie, in un procedimento promosso, ex art. 177, da altro giudice nazionale. I due ordinamenti - si osserva al riguardo, accogliendo il punto di vista dei giudici comunitari - sono integrati, di guisa che nel sistema da essi composto non può, propriamente, nemmeno darsi alcun conflitto fra norme comunitarie e norme interne. Sorgerebbe, se mai, il solo problema della loro compatibilità, che in definitiva è risolto, nella via prevista dall'art. 177, ad opera della Corte del Lussemburgo. L'inerenza alla materia comunitaria delle questioni sollevate in quella sede non potrebbe essere allora accertata da altro giudice, che la Corte anzidetta, istituzionalmente investita dell'interpretazione del Trattato.
d) Dato il vincolo scaturente dalla pronuncia comunitaria, prosegue il giudice a quo, si solleva in questa sede il dubbio, se il disposto che essa ravvisa nell'art. 189 del Trattato, urti, in quanto efficace nell'ordinamento interno, contro il principio della soggezione del giudice alla legge (art. 101 Cost.), finché questa non sia dichiarata illegittima dalla Corte, nei modi prescritti per l'esercizio del sindacato di costituzionalità (artt. 134 e 136 Cost.). Nell'ordinanza di rinvio è così denunciata, in riferimento ai testè citati parametri costituzionali, l'illegittimità costituzionale della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, nella parte, appunto, in cui rende esecutivo in Italia l'art. 189 del Trattato, come interpretato con la sentenza n. 106/77 della Corte di giustizia. Nel porre la questione, si fa peraltro riferimento alla sentenza n. 183/73. In detta pronuncia, ricorda il giudice a quo, questa Corte si è riservata di sindacare la perdurante compatibilità del Trattato con la Costituzione, pur escludendo che i singoli regolamenti comunitari - atti diversi dalle leggi statali - siano innanzi ad essa impugnabili. La riserva così avanzata opererebbe quando la Corte fosse chiamata ad accertare se l'esercizio dei poteri affidati agli organi della Comunità, deviando dalle finalità stabilite nel Trattato, finisca per vulnerare i principi fondamentali del nostro ordinamento o i diritti inalienabili della persona umana. In una simile evenienza, la compressione della sovranità statuale, che è altrimenti consentita dall'art. 11 Cost., viene preclusa, si osserva, in virtù di una "controlimitazione", posta a salvaguardia dell'ordine istituzionale interno. I precetti costituzionali di cui si prospetta la lesione andrebbero dunque fatti assurgere al piano in cui risiedono i fondamentali ed irrinunziabili valori costituzionali, perchè la questione si riveli fondata. Diversamente, andrebbe accolta la tesi sancita nella pronunzia comunitaria, e dovrebbe ritenersi che nell'ordinamento interno si è reso operante ex art. 11 Cost., il criterio della disapplicabilità immediata delle norme contrarie al diritto comunitario, qual è ivi configurato. Pur adottando tale ultima soluzione, la Corte potrebbe, del resto, enucleare dal contenuto della costituzione materiale altri inderogabili valori, e garantirne l'osservanza con l'estendere il suo controllo ai regolamenti comunitari: i quali, si soggiunge, risulterebbero in questa prospettiva integrati nel sistema degli atti normativi interni, e così assoggettabili al sindacato di costituzionalità.
3. - La seconda questione è poi prospettata sull'assunto che la Corte ritenga la fondatezza della prima, affermando il proprio potere di sindacare le norme interne che contraddicono al previgente diritto comunitario. Precisamente, sono censurate, per asserito contrasto con l'art. 11 Cost., le norme istitutive del diritto di visita, che si denunziano come lesive degli artt. 9, 12, 13 e 95 del Trattato, e dei regolamenti comunitari n. 122 e n. 123 del 1967.
4. - Una riflessione s'impone subito con riguardo al nesso di dipendenza logica, com'è posto nell'ordinanzà di rinvio, della seconda questione dalla prima: la quale ultima investe, nei termini sopra precisati, la compatibilità fra l'art. 189 del Trattato e la soggezione al sindacato di costituzionalità delle leggi interne, che divergono da anteriori statuizioni comunitarie. Ora, il problema così prospettato rileva per l'esame della seconda questione - e questa acquista, a sua volta, rilevanza per la definizione del giudizio a quo, che concerne le norme istitutive del diritto di visita - evidentemente ad una condizione: le norme censurate devono essere assoggettabili al controllo della Corte; occorre perciò che esse non risultino rimosse in forza di alcun titolo, che ne determini l'estinzione e la caducazione nel caso di specie. Per le considerazioni che seguono, tale rilevanza, invece, difetta: con il risultato che l'una o l'altra delle proposte questioni vanno dichiarate inammissibili.
5. - Nella questione che si solleva in via subordinata vengono - è stato premesso - denunciate due leggi nazionali, come successive ed incompatibili rispetto ai regolamenti comunitari del 1967: la legge n. 30 del 1968 e la legge n. 1239 del 1970, con le annesse previsioni tabellari (i prodotti cui afferiscono le importazioni nel giudizio a quo figurando rispettivamente indicati ai nn. 8, 16 e 17 della tabella del 1968 e alle lettere B. I e H in quella del 1970). Ora, la prima delle dette leggi è abrogata e sostituita dalla seconda. Diversamente, dunque, da quel che si assume nel provvedimento di remissione, sarebbe, semmai, la sola legge del 1970 a dettare il regolamento della specie. Ma, in proposito, occorre anzitutto osservare che il diritto di visita sanitaria è stato soppresso con legge 14 novembre 1977, n. 889 ("importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi di carni animali, e per i paesi della Comunità Economica Europea. Soppressione dei diritti di visita sanitaria").
Di quest'atto legislativo importa richiamare la disposizione contenuta nell'art. 1, così testualmente formulata: "I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea". Il giudice a quo osserva che, con ciò, nulla si dispone per la restituzione delle somme illegittimamente riscosse dall'Amministrazione, in applicazione del soppresso diritto. Si assume dunque che la testè citata statuizione abrogatrice disponga soltanto per il futuro, senza toccare la specie sottoposta all'esame del Tribunale di Milano, per non avere espressamente derogato la regola dell'irretroattività della legge, posta nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Sennonché una deroga siffatta - rimessa alla prudente valutazione del legislatore fin dove non contrasti con precetti o principi costituzionali - non deve essere necessariamente disposta in modo espresso, ma può anche risultare voluta, in base ai comuni canoni ermeneutici, esaminando, prima di tutto, se l'effetto retroattivo sia giustificato dallo scopo, che la norma persegue. E nella specie, vi è un dato, che si desume con certezza, sia dalla relazione dei ministri proponenti il relativo disegno, sia dai lavori della commissione parlamentare in sede deliberante: la legge n. 889 del 1977 è diretta a sopprimere il diritto di visita sanitaria in tutto l'ambito, in cui la preesistente legislazione confliggeva con il divieto, sancito nel diritto comunitario, delle misure fiscali equivalenti al dazio doganale. Per questa via, si legge peraltro nella suddetta relazione, lo Stato avrebbe rimediato all'inadempimento di un obbligo scaturente dal Trattato di Roma, e scongiurato le conseguenze del ricorso alla procedura ivi prevista all'art. 189, e già promossa dalla Commissione della C.E.E. Va poi ricordato che l'osservanza del Trattato istitutivo della C.E.E. e della normazione da essa derivata, si atteggia nell'ordinamento interno come un limite, al quale la legge deve conformarsi. Secondo Costituzione, il diritto comunitario prevale sul diritto interno incompatibile, come questa Corte ha in varie pronunzie chiarito.
Si deve dunque ritenere che il legislatore, statuendo "i diritti di visita sanitaria non sono dovuti" non abbia disposto solo per l'avvenire: ma abbia voluto esonerare il privato dalla previgente misura fiscale, pienamente e precisamente, come richiesto dalla necessità di adattare la legislazione italiana alle esigenze derivanti dal Trattato. Il che, poi, implica che la previsione del diritto di visita si consideri rimossa nella sfera del diritto interno dal momento in cui essa risulta, ai sensi del diritto comunitario, incompatibile con la proibizione del dazio doganale. Spetta all'interprete individuare quest'insorgenza dell'effetto abrogante, in relazione, da un canto, alla voce tabellare che andrebbe in concreto applicata: dall'altro, alle statuizioni degli organi comunitari che sanciscono il divieto di applicarla, nel corrispondente settore dell'organizzazione comune del mercato. Ora, nell'ordinanza di rinvio si afferma che siffatto divieto era internamente efficace - per quel che concerne il procedimento pendente avanti il Tribunale di Milano - ancor prima dell'emanazione dell'abrogata legge del 1970. Si osserva, quindi, dallo stesso giudice a quo che la disposizione istitutiva del diritto di visita, posta in tale legge, contraddice - insieme con la rilevante previsione dell'annessa tabella, ed in questo caso ab initio - il precetto comunitario. Se la specie è così costruita, ne segue, per le ragioni or ora dette, che essa cade sotto il disposto della norma abrogante sin dall'entrata in vigore della legge del 1970.
6. - Una conferma dei rilievi fin qui svolti si ha, del resto, sol che si guardi al diverso atteggiarsi di altre figure di abrogazione, sempre in ordine a tasse equivalenti al dazio doganale.
Tale è il caso della legge 24 giugno 1971, n. 447, nella quale si dice, all'art. 2, che il diritto di statistica è abolito, sempre in quanto incompatibile con le prescrizioni comunitarie, dalla "data di entrata in vigore" della stessa legge. Si vede in questa specie come la retroattività dell'atto abrogativo - in quanto essa si connette funzionalmente con l'adeguamento della normazione interna agli obblighi comunitari - non possa essere esclusa, in via di presunzione, dall'interprete. Invero, nel citato articolo della legge del 1971, è inserita una espressa ed apposita previsione, appunto per disporre che l'abolizione del diritto di statistica non retroagisce, e decorre, invece, dall'entrata in vigore della legge suddetta. Il difetto, nella legge del 1977, di un analogo regolamento degli effetti temporali dispiegati dalla norma abrogante costituisce, quindi, un ulteriore ausilio interpretativo a conforto del risultato sopra raggiunto. A ciò si aggiunge che la legge del 1971 è stata emanata prima che la Corte stabilisse, nel corso di successive decisioni, il sicuro fondamento costituzionale della prevalenza e dell'applicabilità immediata del diritto comunitario. L'assetto poi dato ai rapporti tra questo diritto, e le norme prodotte dal legislatore nazionale, offre all'interprete un altro ed assorbente titolo giustificativo della soluzione, che si è detto soccorrere nel caso in esame: in definitiva, si viene ad adottare, fra le possibili interpretazioni della norma che sopprime il diritto di visita, quella conforme, sia alle prescrizioni degli organi della Comunità, sia ai principi del nostro stesso ordinamento, che garantiscono la osservanza del Trattato, e delle norme da esso derivate.
7. - Vi è ancora un aspetto della presente indagine, sotto il quale va preso in considerazione il vigente regime dei rapporti tra norme comunitarie e norme interne. Il diritto di visita è abolito - si è detto - in tutta quell'area, nella quale, secondo le prescrizioni della C.E.E., deve esserne esclusa l'applicazione. Nell'ambito così definito, il congegno della abrogazione espressa agisce, d'altra parte, in ogni caso: e così anche quando si siano già verificati gli effetti caducatori (equivalenti, nell'ordinamento interno, a quelli dell'abrogazione implicita), che si connettono con la produzione di norme Comunitarie successive ed incompatibili, rispetto alla legge n. 1239 del 1970, e all'annessa tabella.
Ora, la Corte ritiene che gli effetti caducatori testè descritti colpiscano solo la norma costituita dalla singola voce tabellare, sotto la quale i regolamenti comunitari siano volta a volta venuti ad incidere nel possibile campo di applicazione del diritto di visita. Detto ciò, si affaccia la seguente conclusione: il legislatore del 1977 ha abrogato legge e tabella del 1970, in via generale e per ragioni di uniformità e certezza di disciplina, mentre il fenomeno estintivo delle norme interne, connesso al sopravvenire della normativa comunitaria ha la circoscritta incidenza, che sopra si rilevava. Ma ciò non toglie - anzi necessariamente comporta - che si attribuisca la stessa decorrenza temporale all'abrogazione espressa della legge del 1970, nel suo complesso, ed alla puntuale ed implicita caducazione delle voci tabellari: là dove, s'intende, sia nella specie intervenuto anche quest'ultimo evento normativo. L'abolizione del diritto di visita è stata - in sede di abrogazione espressa - infatti prevista, con esclusivo riferimento "ai prodotti soggetti ad organizzazione comune del mercato"; la disposizione che contemplava tale onere pecuniario è soppressa sempre in ragione, oltre che nei limiti, della sua incompatibilità con le prescrizioni comunitarie: e dunque dal momento, al quale tale incompatibilità va fatta risalire dall'interprete, come si è spiegato.
8. - Resta da aggiungere un ultimo e decisivo rilievo. Il giudice a quo assume che non solo la legge di abrogazione del 1977, ma nemmeno altri eventi normativi, quale sarebbe la sopravvenienza di un incompatibile regolamento comunitario, abbiano comunque estinto l'efficacia delle norme regolatrici della specie.
Così non è, tuttavia. Altra normativa comunitaria è intervenuta nella materia, che formava oggetto dei regolamenti n. 122 e 123 del 1967. Questi due atti sono i soli considerati dal giudice a quo, che deduce, nella seconda delle prospettate questioni, la loro anteriorità nei confronti delle leggi del 1968 e del 1970, in conseguenza denunciate come illegittime, per presunta violazione dell'art. 11 Cost. Non si tiene conto, però, delle norme comunitarie più recenti: queste contenute nei regolamenti n. 2771 del 1975 e n. 2777 del 1975, relativi rispettivamente all'organizzazione comune dei mercati nei settori delle uova e del pollame (l'uno e l'altro adottati dal Consiglio della C.E.E. il 29 ottobre 1975 ed entrati in vigore prima della data in cui è stato emesso il provvedimento di remissione). Il divieto della riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente si trova espressamente sancito nell'art. 11.2 di ciascuno di questi più recenti regolamenti comunitari, i quali seguono in ordine di tempo alle norme istitutive del diritto di visita. Operando il divieto comunitario come detti atti prescrivono, le confliggenti norme interne, censurate in questa sede, devono - secondo il criterio enunciato dalla Corte, e richiamato nella stessa ordinanza di rinvio - considerarsi implicitamente caducate: e ciò - occorre precisare - sempre dal momento in cui esse risultano incompatibili con il divieto che, posto nella precedente normativa comunitaria, è stato nella specie confermato dai successivi regolamenti della C.E.E. Di qui il necessario risultato che, riguardo alle anzidette disposizioni interne, non può essere instaurato alcun giudizio di costituzionalità.
Questa conclusione, va infine avvertito, s'impone anche a voler prescindere dalla legge di abrogazione del 1977, e dalle osservazioni sopra esposte in ordine ai suoi effetti temporali. La questione è comunque inammissibile. Il che dispensa la Corte dall'occuparsi delle eccezioni di irrilevanza proposte, sotto altri profili, dall'Avvocatura dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, in riferimento agli artt. 101, 134 e 136 Cost., e delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239, in riferimento all'art. 11 Cost., sollevate dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1981.