ORDINANZA N. 171
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del capo IV del titolo II r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e del capo I del titolo VII r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Disciplina della contabilità di Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Alessio Tubi ed il Comune di Giulianova, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 7 giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina della contabilità di Stato e in particolare della normativa di cui al capo IV titolo II r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e di quella di cui al capo I titolo VII del relativo regolamento r.d. 23 maggio 1924, n. 827, specie all'art. 270 in riferimento agli artt. 3, 28, 97, 23 e 53 della Costituzione;
che nel relativo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
che il Presidente della Corte, con decreto del 17 giugno 1981, ha convocato la Corte in camera di consiglio ai sensi dell'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte;
considerato che non ricorre il caso indicato nel secondo comma degli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle predette Norme integrative, onde, a norma del comma quarto dello stesso art. 9, la causa va rinviata alla pubblica udienza.
PER QUESTI MOTIVI.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che la causa relativa all'ordinanza in epigrafe indicata, sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1981.