ORDINANZA N. 168
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della circolare prot. IV/13528/4. 12, diramata il 13 maggio 1980 dalla Regione Toscana e avente per oggetto la "preparazione piani topografici per il censimento 1981", in relazione alla quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 6 gennaio 1981, depositato il 20 successivo, ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 1981.
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avvocato Enzo Cheli per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno.
Ritenuto che la Regione Toscana, con una circolare del 13 maggio 1980, diramata in vista del prossimo censimento generale della popolazione, ha espresso l'intendimento di: 1) "costituire un gruppo di lavoro regionale col compito di definire i criteri per la stesura dei piani topografici di censimento e di dare su questi ultimi un parere preliminare all'approvazione formale da parte dell'ISTAT"; 2) "promuovere un Comitato di coordinamento regionale col compito di istruire il personale di ogni Comune e segnalare le esigenze di sostegno tecnico"; 3) "indire riunioni di tutti i Comuni nell'ambito di ciascuna Associazione intercomunale"; 4) "sostenere i Comuni che ne facciano documentata richiesta con personale tecnico di sostegno"; che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 6 gennaio 1981, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso tale circolare, assumendo di averne preso conoscenza appena il 10 novembre 1980; che il ricorrente censura la conseguente invasione della competenza spettante allo Stato in tema di formazione ed aggiornamento dell'anagrafe della popolazione, censimento incluso; che infatti, a norma dell'art. 3 della legge n. 1228 del 1954, il sindaco opererebbe in questo campo quale "ufficiale del Governo", e che il piano topografico formato a tal fine dal Comune, in base all'art. 9 della legge medesima, dovrebbe esser poi sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'Istituto centrale di statistica, cui comporterebbe, unitamente al Ministero dell'interno, la vigilanza prevista dall'art. 12 l. cit.; mentre alle Regioni a statuto ordinario non spetterebbe in materia alcuna competenza;
che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, chiedendo alla Corte di respingere il ricorso, dal momento che l'Amministrazione regionale avrebbe inteso non già interferire nelle attribuzioni riservate allo Stato in tema di anagrafe, ma solo incentivare le Amministrazioni comunali - come già concordato con l'ISTAT - alla predisposizione di una "maglia informativa elementare valida per ogni operazione di conoscenza e di programmazione territoriale"; e ciò, sulla base delle previsioni dell'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché dell'art. 2 della legge n. 864 del 1980;
ritenuto, altresì, che il Presidente del Consiglio dei ministri - con istanza incidentale datata 9 maggio 1981 - ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della circolare impugnata: argomentando in tal senso che la Regione Toscana insisterebbe nel dare attuazione all'atto stesso, con il conseguente rischio che essa pervenga "a concludere i suoi interventi" prima che sia stato definito l'attuale giudizio, il che renderebbe la sentenza della Corte "priva di pratico risultato per il ricorrente";
che, per contro, la parte resistente ha successivamente depositato una memoria, contestando la sussistenza delle " gravi ragioni" su cui dovrebbe fondarsi la richiesta: sia perchè farebbero difetto - nella specie - la "gravità ed irreparabilità del danno", trattandosi di un atto "sprovvisto di ogni contenuto provvedimentale", inteso a fornire un mero ausilio ai Comuni interessati e comunque tale da avere in gran parte esaurito i propri effetti; sia perchè non sarebbe riscontrabile il necessario fumus boni juris, dato che la Regione non rivendicherebbe "alcun potere di direttiva o vigilanza" in tema di anagrafe, ma si limiterebbe ad offrire una "collaborazione tecnica", in qualità di centro principale di utilizzazione dei dati che risulteranno dai prossimi censimenti e di titolare di proprie attribuzioni di carattere conoscitivo.
Considerato che le "gravi ragioni" dalle quali dipende la sospensione dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al presente conflitto, non possono risolversi nell'eventuale ritardo della decisione di questa Corte, che comunque non determinerebbe - per sè solo - la cessazione della materia del contendere;
e che, d'altra parte, nessun danno irreparabile può essere prodotto da una circolare con cui la Regione Toscana si propone - in particolar modo - di esprimere "un parere preliminare" sui piani topografici di censimento predisposti dai Comuni, fermi restando l'esame e l'approvazione dei piani medesimi da parte dell'ISTAT, in base all'art. 9, terzo comma, della legge n. 1228 del 1954 (ed anzi "nel rispetto delle direttive" impartite da tale Istituto, come la Giunta regionale toscana ha precisato nella deliberazione n. 1840 del 16 febbraio 1981, non impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri).
Visti gli artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, respinge l'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per la sospensione dell'esecuzione della circolare prot. IV/13528/4. 12, diramata il 13 maggio 1980 dalla Regione Toscana e avente per oggetto la "preparazione piani topografici per il censimento 1981".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
Giulio GIONFRIDA - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1981.