ORDINANZA N. 167
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 novembre 1980 dal Pretore di Verbania nei procedimenti civili vertenti tra Ferri Enrico ed altri e la S.p.a. Montefibre e Scarsetti Giuseppe ed altri e la S.p.a. Taban, iscritte ai nn. 242 e 243 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Verbania, con due ordinanze - di identico contenuto - emesse il 24 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 3 Cost., censurando il diverso regime dei lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, secondo che si tratti di elezioni amministrative o di elezioni politiche; che, nel relativo giudizio, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione in esame è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 35 del 1981;
che, per altro, la sopravvenuta legge 30 aprile 1981, n. 178, ha disposto che le norme in questione si applichino "anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali", comprese le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 1980, cui si riferiscono entrambe le ordinanze di rimessione; e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti se la sollevata questione sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Verbania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1981.